Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine
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Rapporto esplicativo AP-LGSI
Capoverso 2
La relazione deve essere redatta in una lingua nazionale o in inglese. Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l’italiano e il romancio (art. 4 Cost.).
Capoverso 3
La relazione deve essere pubblicata per via elettronica entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio (lett. a), ad esempio sulla homepage dell’impresa.
La relazione deve inoltre rimanere «accessibile al pubblico per dieci anni almeno» (lett. b). Questa disposizione mira a garantire il controllo da parte del pubblico e dei diversi stakeholder dell’impresa.
Capoverso 4
Per quanto riguarda i requisiti posti alla tenuta e alla conservazione della relazione non vi sono motivi che impongono di discostarsi dal vigente diritto in materia di presentazione dei conti. Il capoverso 4 rimanda dunque all’articolo 958f CO. Di conseguenza occorre pure considerare le prescrizioni dell’ordinanza sui libri di commercio (Olc)358.
Si applica un termine di conservazione di dieci anni (art. 958f cpv. 1 CO).
Conformemente all’articolo 958f capoverso 2 in combinato disposto con l’articolo 958 capoverso 3 CO, il presidente dell’organo superiore di direzione o di amministrazione e la persona cui compete l’allestimento della relazione di gestione devono firmare quest’ultima.
Capoverso 5
Le imprese che ridistribuiscono prodotti e servizi di imprese che sottostanno agli obblighi di diligenza e di presentare una relazione conformemente al capitolo 5 non sono tenute a presentarne una propria concernente tali prodotti e servizi. In tal modo si evitano doppioni lungo la catena di approvvigionamento.
Capitolo 6: Disposizioni penali
Le autorità penali cantonali perseguono e giudicano i reati previsti dal diritto federale; sono fatte salve le eccezioni di legge di cui agli articoli 23 e seguenti del Codice di procedura penale (CPP359) (art. 22 CPP). Dato che nel presente caso si tratta di una legge federale e non è data alcuna eccezione, il perseguimento penale e il giudizio delle seguenti violazioni competono ai Cantoni.
358 RS 221.431
359 RS 312.0