Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine

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Rapporto esplicativo AP-LGSI

Capitolo 5: Procedura di conciliazione nelle controversie secondo il capitolo 3 della legge federale del … sulla gestione sostenibile delle imprese

Articolo 212a Principio

Il disciplinamento della procedura di conciliazione per controversie secondo la presente legge dinanzi a un’autorità di conciliazione cantonale è introdotto nel nuovo capitolo 5 («Procedura di conciliazione nelle controversie secondo il capitolo 3 della legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese»), nel titolo primo ((«Tentativo di conciliazione»). Questo capitolo dovrà comprendere tre nuove disposizioni che fissano gli elementi centrali di questa procedura speciale di conciliazione divergente dalla procedura ordinaria di conciliazione.

Conformemente al principio sancito in questa disposizione, in caso di controversie secondo il capitolo 3 della presente legge, ossia secondo le disposizioni sulla responsabilità, ha sempre luogo una procedura di conciliazione dinanzi a un’unica autorità speciale cantonale di conciliazione. I Cantoni designano tale autorità, che rispetto alle autorità di conciliazione ordinarie, in parte pure a composizione paritetica, deve disporre delle conoscenze specialistiche necessarie per regolare tali controversie (cfr. art. 212b AP-CPC).

Le singole disposizioni sulle eccezioni all’obbligo della procedura di conciliazione (art. 198 lett. f CPC e art. 199 cpv. 3 CPC) non sono applicabili. La procedura di conciliazione è dunque sempre obbligatoria, a prescindere dall’istanza giudiziaria competente nel caso di un insuccesso della conciliazione o di una pattuizione non efficace di rinuncia delle parti alla conciliazione.

Articolo 212b Autorità cantonale speciale di conciliazione

Capoverso 1

Secondo questa disposizione, il diritto cantonale designa un’autorità speciale di conciliazione che funga da unica autorità cantonale di conciliazione per l’intero territorio cantonale, a prescindere dall’organizzazione cantonale delle restanti autorità di conciliazione. In tal modo si intende concentrare ulteriormente e quindi professionalizzare le procedure speciali di conciliazione, il che appare anche più efficiente. Poiché secondo il nuovo articolo 5 capoverso 1 lettera j AP-CPC anche un’unica istanza cantonale è competente per controversie secondo il capitolo terzo AP-LGSI, le conoscenze giuridiche e specialistiche sono concentrate presso un’unica autorità cantonale di conciliazione e un unico tribunale cantonale381.

Capoverso 2

381 Cfr. BSK ZPO-VOCK/AEPLI, Art. 5 N 1.