Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine

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Rapporto esplicativo AP-LGSI

Le disposizioni speciali di procedura civile tengono conto della complessità delle controversie secondo il capitolo 3 della presente legge. Ciò vale in particolare nell’ottica degli obblighi di diligenza, allineati in parte al diritto internazionale, e le connesse questioni di fatto e giuridiche. In base al rapporto aggiuntivo della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 3 settembre 2019, è dunque prevista una procedura di conciliazione obbligatoria dinanzi a un’autorità indipendente con particolari conoscenze tecniche375. Diversamente da quanto proposto dalla Commissione, il presente avamprogetto non prevede in veste di tale autorità il Punto di contatto nazionale (PCN)376 per le Linee guida dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali377 bensì autorità di conciliazione cantonali. A tal scopo i Cantoni istituiscono un’unica autorità di conciliazione speciale che disponga delle necessarie conoscenze specialistiche e sia competente per l’intero territorio cantonale. Designano inoltre un unico tribunale competente a decidere in controversie ossia azioni di responsabilità secondo la presente legge.

Articolo 5 capoverso 1 lettera j

Secondo l’articolo 5 capoverso 1 CPC378, il diritto cantonale designa il tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, in determinate controversie. Questa disposizione è integrata con una nuova lettera j. Se la procedura di conciliazione non conduce a una soluzione consensuale (v. art. 212a-212c AP-CPC), le controversie secondo il capitolo 3 e le azioni di responsabilità secondo la presente legge vanno decise da un’unica istanza giudiziaria cantonale. La particolarità della materia disciplinata dalla LGSI giustifica il fatto di concentrare le conoscenze giuridiche e specialistiche presso un’istanza giudiziaria cantonale379. La disposizione serve a concentrare le procedure, a garantire la necessaria perizia e a velocizzare le procedure380.

375 Rapporto aggiuntivo della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 3 settembre 2019, n. 2.3.1., consultabile sul sito: www.parlament.ch > Oggetti ricerca > 16.077 CO. Diritto della società anonima > RAPPORTI DELLE COMMISSIONI > 03.09.2019 – COMMIS- SIONE DEGLI AFFARI GIURIDICI DEL CONSIGLIO DEGLI STATI; vedi pure paragramma: Consiglio degli Stati Sessione invernale 2019, consultabile all’indirizzo: www.parlament.ch > Oggetti ricerca > 16.077 CO. Diritto della società anonima, > DOCUMENTAZIONE DEI CONSI- GLI > PARAGRAMMI > PARAGRAMMA 2019 IV S.

378 RS 272

379 Cfr. BSK ZPO-VOCK/AEPLI, Art. 5 N 1.

380 Rapporto aggiuntivo della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 3 settembre 2019, n. 2.3.3., consultabile sul sito: www.parlament.ch > Oggetti ricerca > 16.077 CO. Diritto della società anonima > RAPPORTI DELLE COMMISSIONI > 03.09.2019 – COMMIS- SIONE DEGLI AFFARI GIURIDICI DEL CONSIGLIO DEGLI STATI