Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine
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Rapporto esplicativo AP-LGSI
che sono vincolate ai ricavi netti nello Stato regolatore inibiscono il commercio transfrontaliero. Questi aspetti sono rilevanti per la Svizzera in quanto membro dell’OMC e parte di numerosi trattati di libero commercio. I pertinenti obblighi internazionali in ambito economico sono stati considerati nel quadro dell’elaborazione del presente progetto e lo saranno anche ai fini della sua attuazione.
6.3 Forma dell’atto
L’avamprogetto di questa nuova legge speciale uniforma le norme riguardanti gli obblighi di diligenza e trasparenza e le riunisce in un unico atto normativo, incluse una regolamentazione di responsabilità che prevede una procedura di conciliazione
presso un’autorità speciale di conciliazione per ciascun Cantone e una regolamentazione della sorveglianza. In questo modo contrasta il crescente frazionamento in materia, anche se non è in grado di porvi completamente rimedio perché in altri atti normativi (speciali) continuano a essere presenti norme applicabili alle imprese (p.es.
nella legge del 7 ottobre 1983407 sulla protezione dell’ambiente, LPAmb e nella
LCSI408).
Nell’allegato vengono abrogate disposizioni del CO (art. 964a-c e art. 964j-l OR) e del CP (art. 325terCP). Nel CO, l’articolo 728a è integrato con un nuovo numero 5 e le disposizioni sulla trasparenza delle imprese del settore delle materie prime sono rinumerate. Nella LSR è integrato l’articolo 2 lettera a e sono introdotte le nuove disposizioni degli articoli 6a, 16a e 19 capoverso 3. La LDIP è completata con le nuove disposizioni degli articoli 135a e 159a. Il Codice di procedura civile (CPC), infine, è integrato con i nuovi articoli 3 capoverso 2, 5 capoverso 1 lettera j, un nuovo titolo prima dell’articolo 212a e i nuovi articoli 212a e 212b.
6.4 Subordinazione al freno alle spese
Con il progetto non vengono introdotte né nuove disposizioni in materia di sussidi (che comportano spese oltre uno dei valori soglia) né vengono decisi nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa (con spese oltre uno dei valori soglia).
La sorveglianza è finanziata mediante emolumenti e tasse riscosse presso le imprese sorvegliante. In tal modo si garantisce una copertura dei costi conforme al principio di causalità. Alcuni compiti (iniziali) della sorveglianza (implementazione dell’autorità, infrastruttura informatica ecc.) saranno finanziati con indennità della Confederazione. I Cantoni designano un’unica autorità speciale di conciliazione con conoscenze specialistiche e un’unica istanza giudiziaria cantonale che emana decisioni e regola le controversie nei casi di responsabilità secondo la presente legge.
407 RS 814.01
408 RS 242