Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine
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Rapporto esplicativo AP-LGSI
L’avamprogetto non modifica la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni o l’adempimento di questi compiti.
6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale
Questi principi sono rispettati.
6.6 Conformità alla legge sui sussidi
Con questo progetto non sono pronunciati sussidi.
6.7 Delega di competenze legislative
Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la Costituzione non lo escluda (art. 164 cpv. 2 Cost.). Quest’ultima prevede una limitazione generale di tale possibilità imponendo l’obbligo di emanare le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sotto forma di legge federale (art. 164 cpv. 1 Cost.). L’avamprogetto disciplina pertanto il quadro entro cui il Consiglio federale può legiferare. Si tratta dell’emanazione di norme d’esecuzione. L’avamprogetto delega al Consiglio federale le seguenti nuove competenze legislative:
• designare le disposizioni internazionali riconosciute e vincolanti per la Svizzera in
materia di protezione dei diritti umani e dell’ambiente (art. 4 cpv. 3);
• disciplinare i dettagli della nomina di un mandatario nel caso di un assoggettamento
di un’impresa estera agli obblighi di diligenza secondo l’articolo 4 capoverso 2 (art. 4 cpv. 4);
• disciplinare le condizioni alle quali le imprese sono esentate dagli obblighi di dili-
genza se rispettano standard internazionali equivalenti (art. 5 cpv. 1);
• disciplinare i dettagli relativi agli obblighi di diligenza tenendo conto degli standard
internazionali riconosciuti (art. 6 cpv. 6);
• disciplinare i dettagli dell’obbligo di annunciarsi e di collaborare delle imprese sog-
gette agli obblighi di diligenza (art. 8 cpv. 4);
• disciplinare i dettagli della nomina di un mandatario nel caso di un assoggettamento
di un’impresa estera all’obbligo di presentare una relazione sullo sviluppo sostenibile secondo l’articolo 9 capoverso 2 (art. 9 cpv. 3);
• emanare disposizioni particolareggiate sull’obbligo di presentare una relazione sullo
sviluppo sostenibile (art. 11 cpv. 6);
• designare le norme di presentazione della relazione: le indicazioni nella relazione
sullo sviluppo sostenibile devono soddisfare una delle pertinenti norme applicate nell’Unione europea o un’altra norma equivalente (art. 12 cpv. 1);
• designare le norme facoltative applicabili da imprese non soggette all’obbligo di pre-
sentare una relazione (art. 12 cpv. 4);
• disciplinare i dettagli del formato elettronico delle relazioni sullo sviluppo sostenibile
orientandosi a norme internazionali (art. 14 cpv. 2);