Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine

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Rapporto esplicativo AP-LGSI

• disciplinare il contenuto del registro delle imprese sorvegliate (art. 21 cpv. 2);

• prevedere eventualmente l’obbligo di utilizzare una piattaforma elettronica per la

trasmissione delle relazioni (art. 25);

• disciplinare in trattati internazionali la collaborazione con autorità di sorveglianza

estere/l’assistenza amministrativa e gli atti di verifica transfrontaliera (art. 28 cpv. 4, art. 29 cpv. 8);

• emanare le disposizioni esecutive sul finanziamento dell’autorità di sorveglianza, in

particolare in merito alle aliquote determinanti per gli emolumenti, al calcolo della tassa annua di sorveglianza e alla sua ripartizione tra le imprese sorvegliate (art. 36 cpv. 3);

• emanare disposizioni d’esecuzione riguardanti il trattamento dei dati personali e dei

dati concernenti persone giuridiche (art. 37 cpv. 2);

• stabilire i volumi annui delle importazioni di minerali e metalli al di sotto dei quali

un’impresa è esentata dall’obbligo di diligenza e di presentare una relazione (art. 39 cpv. 2, finora disciplinato all’art. 964j cpv. 2 CO);

• stabilire le condizioni alle quali le imprese non sono tenute a verificare se sussistano

indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile (art. 39 cpv. 3, finora disciplinato all’art. 964j cpv. 3 CO);

• stabilire le condizioni alle quali le imprese che rispettano standard internazionali

riconosciuti ed equivalenti sono esonerate dagli obblighi di diligenza e di presentare una relazione in rapporto a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile (art. 39 cpv. 4, finora disciplinato all’art. 964j cpv. 4 CO);

• disciplinare i dettagli relativi agli obblighi di diligenza in relazione a minerali e metalli

originari di zone di conflitto e al lavoro minorile ispirandosi a standard internazionali riconosciuti (art. 40 cpv. 4, finora disciplinato all’art. 964k cpv. 4 CO);

• prevedere abilitazioni volontarie e corrispondenti requisiti (art. 15 cpv. 4 AP-LSR).

Le disposizioni di delega riprese nell’avamprogetto dal CO, ossia gli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile (art. 39 cpv. 2-4 e art. 40 cpv. 4) figurano nell’ODiT409.

6.8 Protezione dei dati e principio della trasparenza

6.8.1 Protezione dei dati

Il progetto crea una base legale per (i) il trattamento e (ii) la comunicazione vicendevole di dati personali e di dati concernenti persone giuridiche da parte dell’autorità di sorveglianza e dei terzi incaricati di eseguire la presente legge (art. 37). Sono inclusi anche determinati dati personali degni di particolare protezione e dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione. Il trattamento e la comunicazione dei dati

409 RS 221.433