Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine
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Rapporto esplicativo AP-LGSI
Per diritti umani s’intendono i diritti di libertà e autonomia basati sulla morale, che spettano individualmente a ogni essere umano140. Sono giustificati da riferimenti alla natura umana, devono essere uguali per tutti e spettare ovunque a tutti gli esseri umani; sono pertanto considerati universali, sono inalienabili e indivisibili141.
Secondo i principi guida dell’ONU su imprese e diritti umani142 (cfr. il commento ai principi guida n. 12) le imprese possono avere un impatto su tutti i diritti umani riconosciuti a livello internazionale. Di conseguenza anche la responsabilità delle imprese si estende quantitativamente a tutti questi diritti. Sotto il profilo qualitativo la responsabilità delle imprese implica l’obbligo di rispettare i diritti umani; d’altra parte, agli Stati incombe l’obbligo di proteggerli e garantirli.
L’obbligo di rendere conto in materia di diritti umani deve basarsi innanzitutto sulle pertinenti disposizioni internazionali vincolanti per la Svizzera, ossia quelle ratificate dalla Svizzera e approvate dall’autorità competente (Parlamento, Consiglio federale) nella pertinente procedura interna. Le norme internazionali vincolanti si trovano in particolare negli atti normativi seguenti143: (i) Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (Patto I dell’ONU)144, (ii) Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto II dell’ONU)145, (iii) Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (ICERD)146, (iv) Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW)147, (v) Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (CAT)148, (vi) Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC)149, (vii) Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD)150, (viii) Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata (CED)151 e (ix) le convenzioni fondamentali dell’OIL152.
Lettera d: questioni in materia di governo d’impresa, compresi provvedimenti or-
ganizzativi volti a contrastare la corruzione
Le «questioni in materia di governo d’impresa» comprendono anche la «lotta alla corruzione», già menzionata nel diritto vigente (art. 964b cpv. 1, primo periodo CO).153
140 WALTER KÄLIN/JÖRG KÜNZLI, Universeller Menschenrechtsschutz, 4a ed., Basilea 2019, pag. 35.
141 WALTER KÄLIN/JÖRG KÜNZLI, Universeller Menschenrechtsschutz, 4a ed., Basilea 2019, pag. 35 seg.
142 www.nap-bhr.admin.ch > Documentazioni e risorse > Documentazione e studi > Documenti di base > Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.
143 Cfr. anche Rapporto esplicativo del 19 nov. 2019 sul controprogetto (CO) (non disponibile in italiano), n. 5.1.2.5 e Rapporto aggiuntivo della Commissione degli affari giuridici del 18 mag. 2018 in merito alle proposte della Commissione per un controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente», pag. 9 seg.
144 RS 0.103.1
145 RS 0.103.2
146 RS 0.104
147 RS 0.108
148 RS 0.105
149 RS 0.107
150 RS 0.109
151 RS 0.103.3
152 Cfr. n. marg. 139.
153 S’intendono tutte le attività volte a lottare contro atti contemplati dal diritto penale in materia di corruzione. Le fattispecie che rientrano nella corruzione sono in particolare la «concessione di vantaggi» (art. 322quinquies CP), la «corruzione attiva» di pubblici ufficiali svizzeri o stranieri