Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine
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Rapporto esplicativo AP-LGSI
(verso i gruppi d’interesse) e verso l’interno (verso i collaboratori).171 «Politica aziendale» è un termine generico per lo statuto (ordine interno) e la cultura (gamma di valori).
Nel caso della SA, il consiglio d’amministrazione ha, tra le altre cose, l’attribuzione intrasmissibile e inalienabile dell’alta direzione della società (art. 716a cpv. 1 n. 1 CO). Tale compito comprende anche la definizione della suddetta politica aziendale, compresi gli obiettivi e le strategie per realizzarla172.
Lettera e: informazioni su eventuali sistemi di incentivi per i membri dell’organo superiore di direzione, di amministrazione o di gestione173
I sistemi di incentivi possono motivare gli organi, i dirigenti e i collaboratori ad agire nell’impresa a lungo termine e in modo sostenibile. Volti a contribuire a perseguire con coerenza gli obiettivi dello sviluppo sostenibile e a non perderli di vista, gli eventuali sistemi di incentivi devono avere un rapporto diretto con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Possono ad esempio includere la determinazione di obiettivi sulle questioni dello sviluppo sostenibile o sulle retribuzioni (fisse o variabili) ecc.
Le imprese devono fornire informazioni su eventuali sistemi di incentivi per i membri dell’organo superiore di direzione, di amministrazione o di gestione174 (ed eventualmente per altri dirigenti o organi fattuali175, in particolare nei gruppi), al fine di raggiungere gli obiettivi dello sviluppo sostenibile. In caso affermativo, la relazione deve illustrare la loro impostazione. Si tratta di informazioni qualitative che possono contenere anche dati quantitativi (p. es. sull’ammontare delle retribuzioni).
Per le retribuzioni versate dalle società quotate in borsa occorre inoltre tenere conto degli articoli 732 e seguenti CO (comitato di retribuzione, relazione sulle retribuzioni, voto dell’assemblea generale, durata dei contratti, retribuzioni vietate ecc.).
Lettera f: una descrizione delle procedure di dovuta diligenza applicate dall’im-
presa in funzione del rischio176
La disposizione prevede la descrizione delle procedure di dovuta diligenza (procedure di due-diligence177) applicate in relazione alle questioni dello sviluppo sostenibile di cui
171 Cfr. definizione di «Unternehmenspolitik» su Wikipedia (non disponibile in italiano; stato: 28.10.2025).
172 BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 2022, § 9, n. marg. 366.
173 Art. 19a par. 2 lett. e e art. 29a par. 2 lett. e della direttiva 2013/34/UE del 26 giu. 2013, secondo la modifica della CSRD.
174 La normativa è rilevante per la società anonima in particolare nei casi in cui la gestione è delegata a terzi (cfr. art. 716b CO).
175 BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 2022, § 9, n. marg. 128 segg., con ulteriori indicazioni.
176 Art. 19a par. 2 lett. f e art. 29a par. 2 lett. f della direttiva 2013/34/UE del 26 giu. 2013, secondo la modifica della CSRD.
177 Cfr. art. 19a par. 2 lett. f punto i) e art. 29a par. 1 lett. f punto i) della direttiva 2013/34/UE secondo la modifica della CSRD, cfr. anche le linee guida OCSE per le imprese multinazionali sulla condotta responsabile d’impresa.