Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine

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Rapporto esplicativo AP-LGSI

madre sulle imprese controllate e quindi nemmeno una direzione unitaria; secondo la suddetta disposizione è infatti sufficiente la possibilità di un dominio, ad esempio se la società madre dispone in modo diretto o indiretto della maggioranza dei voti (principio di controllo)125.

L’obbligo di presentare una relazione decade anche se l’impresa che controlla presenta «in forza del diritto estero» una relazione «equivalente» sullo sviluppo sostenibile (lett. b n. 2). La normativa corrisponde al vigente articolo 964a capoverso 2 numero 2 CO. Sono considerate equivalenti le relazioni conformi a una norma designata dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 12 capoverso 1. Tale «riconoscimento di equivalenza» delle relazioni da parte della Svizzera è anch’esso teso a evitare doppioni della rendicontazione in seno al gruppo.

Tali imprese sono esentate dalle modalità di attuazione degli obblighi di presentare una relazione secondo gli articoli 11-13, perché la società madre adempie già i pertinenti obblighi (in virtù del diritto estero). Queste sottostanno però all’articolo 14 (lingua, formato e pubblicazione) e al controllo da parte dell’autorità di sorveglianza.

Lettera c: Esenzione delle società di partecipazione

La lettera c esenta le società di partecipazione dall’obbligo di presentare una relazione sullo sviluppo sostenibile. Per società di partecipazione s’intende un’impresa che persegue lo scopo esclusivo o prevalente di acquistare, detenere o amministrare partecipazioni nelle imprese controllate («società holding») e che non svolge attività operative né assume funzioni di direzione, amministrazione o prestazione di servizi per tali imprese.

Lo scopo corrisponde anzitutto a quello incluso nello statuto, se la forma giuridica ne richiede uno (p. es. la SA), o a quello indicato nel registro di commercio (p. es. nel caso delle imprese individuali) o nel contratto di società (p. es. nel caso della società in nome collettivo e della società in accomandita). È determinante l’attività commerciale effettivamente esercitata anche se si differenzia da quella indicata nello statuto. La società non può svolgere un’attività operativa e quindi nemmeno gestire un’impresa commerciale126 e ad esempio fabbricare prodotti, esercitare il commercio o fornire servizi e quindi generare ricavi.

Di regola, la società di partecipazione dispone di un personale molto ridotto o non ne dispone affatto e i suoi ricavi devono essere costituiti esclusivamente o prevalentemente da dividendi (di imprese controllate) o da vendite di partecipazioni. Non può nemmeno esercitare funzioni di direzione, di amministrazione o prestare servizi alle imprese controllate (p. es. nei settori della strategia, delle finanze, dell’informatica, delle

125 MESSAGGIO del 21 dic. 2007 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali); FF 2008 1321, in particolare 1451

126 Per il concetto di «impresa commerciale» cfr. commenti sulla definizione di impresa dell’art. 2 cpv. 1