Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine

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Rapporto esplicativo AP-LGSI

Le relazioni vanno trasmesse all’autorità di sorveglianza simultaneamente alla pubblicazione da parte delle imprese conformemente alle pertinenti disposizioni. L’autorità non deve dover cercare le relazioni. La pubblicazione anche sul sito Internet dell’autorità di sorveglianza o in un registro centrale crea trasparenza. Il pubblico (in particolare i media, la società civile e le cerchie scientifiche) ottiene in tal modo un accesso centrale alle relazioni presentate dalle imprese. La raccolta delle relazioni consente inoltre un’analisi statistica, ad esempio ai fini dell’identificazione delle tendenze di categoria o delle lacune più frequenti.

Lettera d

Il compito centrale dell’autorità di sorveglianza consiste nel controllare il rispetto degli obblighi legali, tra cui gli obblighi di diligenza e di trasparenza secondo la sezione 1 del capitolo 2, ossia gli articoli 4-8.

L’autorità di sorveglianza controlla che le imprese in questione rispettino in modo corretto e completo i loro obblighi. Questo compito comprende anche il potere di agire di propria iniziativa, ossia identificare imprese che non rispettano i propri obblighi senza annunciarsi in modo proattivo all’autorità.

Questa funzione attiva di sorveglianza garantisce l’efficacia e la credibilità dell’intero sistema di diligenza.

Capoverso 2

Secondo questa disposizione il Consiglio federale disciplina il contenuto del registro di cui al capoverso 1 lettera a in un’ordinanza. Ciò concerne ad esempio il rilevamento delle imprese con la ragione sociale, il numero d’identificazione delle imprese (IDI), data dell’annuncio secondo l’articolo 8 capoverso 1.

Articolo 22

Questa disposizione disciplina le segnalazioni di persone alla sorveglianza, ossia la possibilità di segnalare all’autorità di sorveglianza indizi di possibili violazioni degli obblighi di cui alla presente legge. Mira all’esecuzione efficace della gestione sostenibile delle imprese e integra la sorveglianza statale con un apporto di informazioni a bassa soglia. Non costituisce un diritto di ricorso e non attribuisce alla persona segnalante né la qualità di parte né i pertinenti diritti.

Un meccanismo simile previsto dal diritto europeo219 consente di trasmettere all’autorità di controllo segnalazioni circostanziate relative a possibili violazioni degli obblighi senza limitare la competenza decisionale dell’autorità in merito all’ulteriore modo di procedere.

219 Cfr. art. 25 par. 2 e art. 26 CSDDD