Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine

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Rapporto esplicativo AP-LGSI

agli obblighi di diligenza o in base a una segnalazione di sospetto (art. 22). Spetta tuttavia sempre all’autorità decidere se attivarsi nel singolo caso.

Capoverso 1 lettera a

L’autorità di sorveglianza verifica basandosi sui rischi se le imprese hanno adempiuto ai loro obblighi secondo gli articoli 4-8 (tutti gli obblighi di diligenza e di trasparenza, incluso l’obbligo di annunciarsi e di collaborare), 13 capoverso 1 (verifica della relazione sullo sviluppo sostenibile da parte di un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale), 14 allestimento e presentazione di una relazione sulla sostenibilità formalmente corretta) o secondo standard internazionali riconosciuti ed equivalenti in materia di diligenza.

Come nel caso degli obblighi di diligenza basati sul rischio, l’autorità di sorveglianza deve concentrarsi sulle imprese che presentano i maggiori rischi, considerando la probabilità di insorgenza e la potenzialità del danno. Oggetto della verifica sono in particolare: (i) il rispetto degli obblighi di diligenza e di gestione dei rischi e (ii) la corretta presentazione di una relazione. Si ha una violazione degli obblighi, ad esempio, se (i) non è stata effettuata un’analisi dei rischi sufficiente, (ii) manca un meccanismo di ricorso, (iii) non sono state adottate misure correttive, (iv) la relazione prescritta dalla legge non è stata presentata in tempo o non completa.

Capoverso 1 lettera b

Secondo questa disposizione l’autorità di sorveglianza verifica basandosi sui rischi se l’impresa ha presentato in forza del diritto estero una relazione equivalente sullo sviluppo sostenibile

Capoverso 2

Se necessario per chiarire dei fatti, l’autorità di sorveglianza può effettuare controlli in loco presso le imprese sottostanti agli obblighi di diligenza, in particolare sui fondi o nei locali commerciali. Il controllo in loco è dunque soggetto al principio della proporzionalità. In contropartita le imprese devono garantire all’autorità di sorveglianza e ai terzi cui essa fa capo l’accesso alla propria infrastruttura e a quella delle imprese che controllano (cfr. art. 8 cpv. 3).

Questi controlli consentono di verificare direttamente documenti, procedure e prassi effettive o le condizioni di un fondo. Servono a mettere al sicuro le prove e aumentano l’efficacia della sorveglianza. Concretamente, permettono all’autorità di sorveglianza o ai suoi rappresentanti di analizzare la situazione dell’impresa per quanto riguarda i diritti umani e gli aspetti ambientali e di identificare gli eventuali rischi. I risultati dei controlli presso diverse imprese possono essere paragonati tra loro. Se constata delle carenze, l’autorità di sorveglianza deve invitare l’impresa a rimediarvi e fissare un termine. Sulla base dei risultati l’autorità di sorveglianza elabora un rapporto in merito al quale l’impresa può prendere posizione nel quadro del diritto di essere ascoltati. L’esito di un controllo in loco può comportare misure di diritto amministrativo ai sensi degli articoli 30 e seguenti.