Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine

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Rapporto esplicativo AP-LGSI

Questa disposizione va messa in relazione con l’obbligo di collaborazione (art. 8) nei confronti dell’autorità di sorveglianza (e dei terzi da essa incaricati), il che significa che l’autorità deve poter visionare e mettere al sicuro (portare via, copiare e ritornare) documenti e supporti di dati224. Comprende pure in particolare il sopralluogo di fondi e strutture (locali ed edifici commerciali), il prelievo di prove o l’interrogatorio di collaboratori.

Capoverso 3

Secondo il primo periodo, l’autorità di sorveglianza può incaricare terzi, segnatamente esperti esterni indipendenti di effettuare le verifiche (di cui ai cpv. 1 e 2).

Questi esperti possono essere persone fisiche o giuridiche con competenze specifiche comprovate nei settori degli obblighi di diligenza, dei sistemi di gestione, dei diritti umani, dell’ambiente, della protezione dell’ambiente, della rendicontazione delle imprese o della compliance. Operano nel quadro di un mandato di diritto pubblico, a titolo sussidiario secondo le disposizioni del CO concernenti il mandato (art. 394 e segg. CO225). Di norma redigono un rapporto di verifica scritto a destinazione dell’autorità di sorveglianza. L’apprezzamento di diritto dei fatti e l’eventuale pronuncia di misure competono tuttavia esclusivamente all’autorità stessa. Quest’ultima può mettere a disposizione degli esperti esterni tutte le informazioni di cui necessitano per adempiere i loro compiti.

L’autorità di sorveglianza sottostà al segreto d’ufficio226. Anche i terzi o gli esperti incaricati della verifica devono mantenere per legge il segreto in merito alle informazioni ottenute e alle constatazioni effettuate nel quadro della loro attività. I terzi sono qualificati come ausiliari ai sensi dell’articolo 320 capoverso 1 CP, per cui possono essere perseguiti anche per la violazione del segreto d’ufficio.

Gli esperti devono inoltre notificare senza indugio all’autorità di sorveglianza tutti gli eventi di grande importanza. Una disposizione analoga figura all’articolo 29 capoverso 2 della legge federale del 22 giugno 2007227 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) per le società di audit che eseguono verifiche per assoggettati alla vigilanza. L’obbligo di notifica degli esperti esterni concretizza il loro mandato. Devono riferire in ogni caso in merito ai risultati delle loro verifiche.

Secondo il secondo periodo, si applicano per analogia gli articoli 20 (ricorso a terzi), 40 capoverso 1 lettera d (punibilità della violazione dell’obbligo di mantenere il segreto da parte dei terzi a cui l’autorità di sorveglianza ha fatto ricorso) e 40 capoversi 2 e 3 LSR

224 BSK-Revisionsrecht RAMPINI/ROHDE, Art. 13 RAG N 9.

225 Art. 394 segg. CO.

226 Art. 34 RAG

227 RS 956.1