Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine

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Rapporto esplicativo AP-LGSI

Capoverso 1

Secondo il capoverso 1, l’autorità di sorveglianza riceve le segnalazioni di una possibile violazione, da parte di un’impresa, degli obblighi previsti nella presente legge. Le segnalazioni possono giungere da persone fisiche (art. 11 segg. CC220) o giuridiche (art. 52 segg. CC221). La cerchia aperta di persone tiene conto del fatto che sovente anche persone esterne all’impresa o alla Svizzera, in particolare lungo la catena di attività, possiedono informazioni rilevanti.

La segnalazione presuppone informazioni concrete che potrebbero indicare una possibile violazione. Asserzioni generiche o manifestamente immotivate non rientrano nel campo d’applicazione della disposizione.

La persona che trasmette la segnalazione non ottiene una posizione di parte non viene informata in merito agli eventuali passi dell’autorità di sorveglianza.

Capoverso 2

Il capoverso 2 disciplina il modo di procedere dell’autorità di sorveglianza all’entrata di una segnalazione: controlla la segnalazione e decide se avviare una verifica ai sensi dell’articolo 23222. Per poterlo fare, dopo aver approfondito la segnalazione deve giungere alla conclusione che sussistono sufficienti indizi di una violazione degli obblighi previsti dalla presente legge. Gli indizi sono sufficienti quando sussistono indicazioni di sospetto tracciabili o concrete e plausibili. Non è necessaria una prova, ma non è neppure sufficiente una mera presunzione o speculazione.

Capoverso 3

Il capoverso 3 obbliga l’autorità di sorveglianza a trattare con confidenzialità le segnalazioni. L’autorità di sorveglianza sottostà al segreto d’ufficio223. La confidenzialità del trattamento concerne in particolare l’identità della persona segnalante e gli elementi della segnalazione che potrebbero permetterne l’identificazione.

Articolo 23: Verifica delle imprese soggette agli obblighi di diligenza

L’autorità di sorveglianza si attiva di propria iniziativa, seguendo un approccio basato sui rischi, per verificare nel quadro delle risorse disponibili l’adempimento degli obblighi di diligenza. Si attiva anche in base a prove dettagliate provenienti dal meccanismo di segnalazione e dalla procedura di ricorso (art. 6 cpv. 2 lett. g) dell’impresa soggetta

220 RS 210

221 SA, Sagl, società cooperativa, fondazione, associazione

222 Art. 25 par. 2 CSDDD

223 Art. 34 LSR