Progetto
Consultazione 2025/122: Revisione parziale di cinque ordinanze del diritto stradale in attuazione delle mozioni 16.3066 e 17.3924 Nantermod nonché 16.3068 Derder in riferimento ai trasporti professionali di persone · 20 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
a. i dati di cui agli articoli 16g e 18 capoversi 5 e 6 devono poter essere registrati e approvati elettronicamente;
b. il momento della registrazione dei dati deve essere visibile;
c. ogni modifica dei dati registrati deve essere visibile, comprensibile e verifica- bile in modo semplice;
d. i dati devono essere registrati e memorizzati automaticamente subito dopo cia- scun inserimento;
e. i dati registrati devono essere immediatamente visibili e consultabili integral- mente e illimitatamente per almeno 28 giorni, trascorsi i quali possono essere cancellati o sovrascritti;
f. i dati registrati devono essere accessibili alle autorità di controllo:
1. nella forma illustrata nell’allegato 1, con la possibilità per le autorità di salvarli in loco con strumenti standardizzati,
2. online attraverso un URL univoco, ad esempio sotto forma di codice QR;
g. i dati e la loro trasmissione devono essere protetti da manipolazioni e accessi non autorizzati;
h. l’applicazione elettronica deve essere dotata di un numero progressivo per l’identificazione univoca della copia installata presso il conducente nonché dell’identificazione del certificato.
2L’applicazione elettronica può avere funzioni aggiuntive relative alla corsa, purché ciò non comprometta la conformità con i requisiti di cui al capoverso 1.
Art. 16d Certificazione dell’applicazione elettronica
1L’applicazione elettronica deve essere presentata per esame e certificazione a un organismo di certificazione secondo l’articolo 16e. L’esame è effettuato secondo uno schema di certificazione basato sulle direttive di cui all’allegato 2 numero 2. Se l’ap- plicazione soddisfa i requisiti secondo l’articolo 16c, il titolare riceve un certificato. Il certificato è rilasciato per una durata massima di cinque anni.
2Il titolare del certificato deve:
a. sottoporre qualsiasi modifica sostanziale dell’applicazione all’organismo di certificazione per verifica e approvazione;
b. informare annualmente l’organismo di certificazione degli eventi che indi- cano possibili malfunzionamenti.
3Il certificato può essere rinnovato su domanda del titolare, ogni volta al massimo per altri cinque anni, a condizione che i requisiti di cui all’articolo 16c continuino a essere soddisfatti. L’organismo di certificazione conduce a tale scopo un audit. La domanda di rinnovo deve essere presentata prima della scadenza del certificato.
4In caso di controversie di natura contrattuale tra l’organismo di certificazione e il richiedente o il titolare del certificato decide il tribunale civile.