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Consultazione 2025/122: Revisione parziale di cinque ordinanze del diritto stradale in attuazione delle mozioni 16.3066 e 17.3924 Nantermod nonché 16.3068 Derder in riferimento ai trasporti professionali di persone · 20 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

4Il conducente deve mettere a disposizione del datore di lavoro i dati dell’applica- zione elettronica relativi ai periodi di lavoro, di guida e di riposo entro il primo giorno di lavoro della settimana successiva.

Art. 19 cpv. 7

7Si può omettere la compilazione del libretto di lavoro se i periodi di lavoro, di guida e di riposo sono registrati con un’applicazione elettronica.

Art. 21 cpv. 1, frase introduttiva e 2

1Ricorrendo ai mezzi disponibili, quali i dischi e le serie di dischi settimanali del tachigrafo, gli inserimenti nell’applicazione elettronica, i fogli settimanali e quotidiani del libretto di lavoro, eventuali rapporti giornalieri ad uso interno dell’azienda e carte di lavoro (art. 19 cpv. 1, art. 25 cpv. 4), il datore di lavoro si accerta in maniera con- tinua che le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5–12) siano osservate. A tale scopo, per ogni conducente riporta in un registro le indicazioni seguenti:

2Per lavoratori il cui tempo di guida giornaliero, da un controllo sommario dei mezzi di controllo secondo l’articolo 14 lettere a e abis, è risultato manifestamente inferiore a sette ore non è necessario iscrivere nel registro la durata della guida; basta includerla nella durata totale del lavoro quotidiano (cpv. 1 lett. b).

Art. 22 cpv. 3–5

3Il datore di lavoro deve mettere a disposizione del conducente il libretto di lavoro nonché le chiavi e i dischi necessari all’uso del tachigrafo oppure l’applicazione elet- tronica. Il conducente deve informare il prima possibile il datore di lavoro di un even- tuale guasto del tachigrafo o dell’applicazione elettronica.

4Il datore di lavoro deve tenere un elenco contenente i nomi dei conducenti, il loro indirizzo e l’anno di nascita nonché il numero dei rispettivi libretti di lavoro.

5Deve provvedere affinché i dati personali dei conducenti raccolti in relazione all’ese- cuzione della presente ordinanza siano utilizzati unicamente ai fini di quest’ultima e siano protetti da accessi non autorizzati.

Art. 23 cpv. 3, frase introduttiva e lett. bbis

3Devono conservare per due anni, presso la sede dell’azienda:

bbis. gli inserimenti nell’applicazione elettronica (art. 16f e 16g);

Art. 28 cpv. 2 lett. d, e ed f

2È punito con la multa chiunque viola le disposizioni sul controllo (art. 15–23), in particolare chi:

d. non registra o non registra debitamente i dati prescritti nell’applicazione elet- tronica;