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Consultazione 2025/122: Revisione parziale di cinque ordinanze del diritto stradale in attuazione delle mozioni 16.3066 e 17.3924 Nantermod nonché 16.3068 Derder in riferimento ai trasporti professionali di persone · 20 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 16e Requisiti dell’organismo di certificazione

La certificazione dell’applicazione elettronica può essere effettuata esclusivamente da organismi:

a. accreditati secondo la norma ISO/IEC 17065:2013, Konformitätsbe- wertung – Anforderungen an Stellen, die Produkte, Prozesse und Dienstleistungen zertifizieren per i seguenti settori:

1. crittografia e comunicazione sicura,

2. protezione dei dati,

3. sicurezza dell’applicazione mobile; e

b. conformi ai requisiti di cui all’allegato 2.

Art. 16f Condizioni di utilizzo dell’applicazione elettronica

1L’applicazione elettronica può essere impiegata per veicoli che dispongono di un’iscrizione nella licenza di circolazione secondo l’articolo 80 capoverso 2 dell’or- dinanza del 27 ottobre 19763 sull’ammissione alla circolazione (OAC) e non sono do- tati di tachigrafo.

2Il conducente di un veicolo deve comunicare all’USTRA il numero di identifica- zione secondo l’articolo 16c capoverso 1 lettera h prima dell’utilizzo dell’applica- zione elettronica. Un conducente può impiegare al massimo due applicazioni.

3Il conducente deve garantire che il terminale:

a. sia sempre aggiornato al fine di proteggerlo da manipolazioni e accessi non autorizzati;

b. sia efficacemente protetto da qualsiasi sollecitazione meccanica e costante- mente alimentato con sufficiente energia.

4Su richiesta, assiste le autorità di controllo nell’accesso ai dati.

Art. 16g Registrazione dei periodi di lavoro, di guida e di riposo

nell’applicazione elettronica

1Il conducente deve registrare i dati di cui all’articolo 18 capoversi 5 e 6 e controllare eventuali inserimenti automatici. Deve effettuare gli inserimenti costantemente. Gli inserimenti non devono essere grafici.

2Se il conducente professionale utilizza il veicolo per una corsa privata, deve contras- segnarla di conseguenza nell’applicazione elettronica prima di mettersi in viaggio. Deve registrare inizio, fine e chilometraggio della corsa privata.

3Se il veicolo è utilizzato da terzi per una corsa privata, prima di iniziare la successiva corsa professionale il conducente deve registrare nell’applicazione elettronica la dif- ferenza chilometrica corredata dell’indicazione «altro conducente».

3 RS 741.51