Rapporto esplicativo - ORRPChim (Concimi)
Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 11 pagine
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calcitazione (tra cui specie incluse nelle Liste rosse della Svizzera16) sono in linea di principio escluse dalla calcitazione:
1. Biotopi (d’importanza nazionale, regionale e locale, n. 1–2).
I biotopi designati dal Consiglio federale in base all’articolo 18a della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN, RS 451) (biotopi d’importanza nazionale, ossia zone golenali, siti di riproduzione degli anfibi, prati secchi nonché torbiere basse e alte di importanza nazionale) come pure i biotopi designati dal Cantone in base all’articolo 18b capoverso 1 LPN (biotopi d’importanza regionale e locale) rivestono un ruolo essenziale per la salvaguardia e la promozione della biodiversità in Svizzera e rappresentano un pilastro centrale della politica sulla biodiversità della Confederazione17. Questi spazi vitali sensibili ospitano una percentuale significativa di specie rare. Inoltre, i biotopi d’importanza nazionale devono essere conservati nella loro integrità. È possibile derogare al principio della conservazione dell’integrità solo in presenza di un interesse d’intervento nazionale prevalente. La calcitazione dei suoli boschivi non rappresenta un interesse d’intervento nazionale di questo tipo.
2. Spazi vitali degni di protezione secondo l’articolo 18 capoverso 1bisLPN, nei quali sono presenti ambienti naturali degni di protezione secondo l’allegato 1 dell’ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN, RS 451.1) (n. 3)
Oltre ai biotopi formalmente designati indicati ai numeri 1 e 2, vi sono altri spazi vitali che secondo l’articolo 18 capoverso 1bisLPN svolgono una funzione compensativa nell’equilibrio naturale o presentano presupposti particolarmente favorevoli per le biocenosi e sono quindi considerati degni di protezione. La designazione come «degno di protezione» va determinata caso per caso sulla base, tra l’altro, dei criteri citati all’articolo 14 capoverso 3 OPN. Un criterio è la presenza dei tipi di ambienti naturali citati nell’allegato 1 dell’ordinanza. Alcuni di questi ambienti naturali si trovano solitamente nei boschi, mentre altri si trovano solo raramente nelle aree boschive. Anche questi tipi di ambienti naturali rivestono un ruolo essenziale per la salvaguardia e la promozione della biodiversità in Svizzera. Sono caratterizzati dalla presenza di determinate specie caratteristiche e si contraddistinguono per la presenza di biocenosi particolarmente rare e a rischio, che potrebbero essere messe in pericolo dalla calcitazione.
2. Riserve forestali (n. 4)
Le riserve forestali di cui all’articolo 20 capoverso 4 LFo rivestono un’importanza fondamentale per la salvaguardia e la promozione della biodiversità nel bosco, in particolare per la salvaguardia dei processi naturali (riserve forestali naturali) e per la protezione di specie e spazi vitali prioritari a livello nazionale (riserve forestali particolari). Le riserve forestali rappresentano un hotspot della biodiversità, con un numero particolarmente elevato di specie e spazi vitali rari. Nelle riserve forestali naturali si rinuncia a qualsiasi intervento affinché il bosco possa tornare a svilupparsi
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