Rapporto esplicativo - ORRPChim (Prodotti chimici industriali)

Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 42 pagine

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1 Situazione iniziale

Dopo la bocciatura dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) da parte del popolo svizzero, il 30 giugno 1993 il Consiglio federale ha deciso, nell’ambito del suo programma d’azione per il rinnovamento dell’economia di mercato, di adeguare la legislazione svizzera in materia di prodotti chimici a quella dell’Unione europea (UE) per evitare ostacoli tecnici al commercio e garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute nell’utilizzazione di tali prodotti.

L’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim)1 disciplina attualmente in 38 allegati l’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi, nello specifico attraverso restrizioni e divieti concernenti la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’impiego.

La continua evoluzione della legislazione dell’UE in materia di prodotti chimici, in particolare dovuta all’aggiornamento dell’allegato XVII del cosiddetto «regolamento REACH»2, dell’allegato I del cosiddetto «regolamento POP»3 e del regolamento sui gas fluorurati a effetto serra4, rende necessario un adeguamento costante dell’ORRPChim.

Ulteriori interventi sono dettati dall’aggiornamento del diritto nei trattati internazionali, tra cui la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti5 e la Convenzione di Minamata sul mercurio6, che la Svizzera, in quanto parte contraente, è tenuta a trasporre nel diritto nazionale. Nell’ambito della presente revisione vengono attuati i divieti di fabbricazione, immissione sul mercato e impiego per tre inquinanti organici persistenti o gruppi di inquinanti conformemente alle decisioni della dodicesima conferenza delle parti della Convenzione di Stoccolma del maggio 20257, tenendo conto delle procedure nell’UE.

Il presente avamprogetto prevede inoltre restrizioni all’immissione sul mercato e all’impiego di estintori a schiuma nonché all’impiego, in tutte le altre applicazioni, di schiume estinguenti contenenti sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS). Esse si basano sulle restrizioni riguardanti l’acido perfluoroesanoico e alle sostanze a esso correlate nelle schiume estinguenti8 e su una proposta di restrizione nell’UE relativa a tutte le PFAS nelle schiume estinguenti9. L’avamprogetto prevede altresì restrizioni

1 Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi; RS 814.81.

2 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, versione della GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

3 Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti, versione della GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45.

4 Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014, versione della GU L, 2024/573, del 20.2.2024.

5 Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001 sugli inquinanti organici persistenti; RS 0.814.03.

6 Convenzione di Minamata del 10 ottobre 2013 sul mercurio; RS 0.814.82.

7 Decisions SC-12/9 (Chlorpyrifos), SC-12/10 (Medium-chain chlorinated paraffins), SC-12/12 (Long-chain perfluorocarboxylic acids, their salts and related compounds).

8 Regolamento (UE) 2025/2462 della Commissione, del 19 settembre 2024, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’acido perfluoroesanoico (PFHxA), i suoi sali e le sostanze a esso correlate, GU L 2025/2462, 20.9.2024.

9 Regolamento (UE) 2025/1988 della Commissione, del 2 ottobre 2025 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze per- e polifluoroalchiliche nelle schiume antincendio, GU L, 2025/1988, 3.10.2025.