Rapporto esplicativo - ORRPChim (Prodotti chimici industriali)

Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 42 pagine

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all’immissione sul mercato di imballaggi10 e materiali a contatto con le derrate alimentari destinati ad essere utilizzati una sola volta contenenti PFAS. Infine sono modificate le disposizioni concernenti il mercurio per integrare le recenti decisioni delle conferenze delle parti della Convenzione di Minamata11; sono inoltre stabilite, come nell’UE, disposizioni concernenti l’imballaggio e l’etichettatura per i fluorocarburi insaturi parzialmente alogenati.

2 Punti essenziali dell’avamprogetto

Conformemente alle modifiche dell’allegato XVII del regolamento REACH12, dell’allegato I del «regolamento POP»13, del regolamento UE sugli imballaggi14, del regolamento sui gas fluorurati a effetto serra15 nonché alle decisioni16 adottate dalla dodicesima conferenza delle parti della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, l’ORRPChim è integrata con le disposizioni seguenti:

• l’allegato 1.1 sugli inquinanti organici persistenti è integrato in conformità delle

delibere della conferenza delle parti alla Convenzione di Stoccolma. Sono vietati la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’impiego di clorpirifos e paraffine clorurate a catena media17 nonché di sostanze e preparati che li contengono. Inoltre, salvo poche eccezioni, non possono essere immessi sul mercato gli oggetti contenenti queste due sostanze;

• l’allegato 1.16 sulle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) è integrato con il

divieto di fabbricazione, immissione sul mercato e impiego di acidi perfluorocarbossilici a catena lunga e delle sostanze a essi correlate. È altresì introdotto il divieto per le schiume estinguenti nonché gli imballaggi e i materiali a contatto con le derrate alimentari18 contenenti tali sostanze. Sono stabiliti requisiti per l’imballaggio e l’etichettatura di fluorocarburi insaturi parzialmente alogenati. Inoltre, i valori massimi di impurità consentiti per l’acido perfluorottano sulfonato (PFOS) e le sostanze a esso correlate in sostanze, preparati e oggetti devono essere allineati a quelli dell’UE19. Infine, come nell’UE, per le schiume estinguenti prive di fluoro caricate in sistemi mobili e fissi si devono tollerare impurità inevitabili di acidi perfluorocarbossilici a catena lunga derivanti da prodotti estinguenti contenenti fluoro precedentemente caricati20;

10 Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE, versione della GU L 2025/40, 22.1.2025.

11 Decisioni n. MC-4/3 e MC-5/4 della conferenza delle parti per la modifica dell’allegato A (RU 2023 446 e RU 2025 260).

12 V. le note a piè di pagina 8 e 9.

13 V. le note a piè di pagina 17, 19 e 20.

14 V. nota a piè di pagina 1010.

15 V. nota a piè di pagina 4.

16 V. nota a piè di pagina 7.

17 Nell’attuazione della decisione SC-12/10 si tiene conto anche della restrizione dell’UE prevista dal regolamento POP.

18 V. le spiegazioni al punto 3 sulla restrizione che va oltre il diritto UE.

19 Regolamento delegato (UE) 2025/718 della Commissione, del 14 aprile 2025, che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’acido perfluorottano sulfonato e i suoi derivati, GU L, 2025/718 del 27.6.2025.

20 Regolamento delegato (UE) 2025/1399 Commissione, del 5 maggio 2025, che modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati, GU L, 2025/1399 del 14.7.2025.