Rapporto esplicativo - ORRPChim (Prodotti chimici industriali)

Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 42 pagine

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conformi a prescrizioni estere (OIPPE, RS 946.513.8) (v. punto 5 e il modulo «Deroga al principio Cassis de Dijon» allegato ai documenti di consultazione22).

Nel quadro di eventuali Accordi bilaterali III, i materiali e gli oggetti rientrerebbero nel campo d’applicazione dell’Accordo sul commercio di prodotti agricoli e verrebbero inseriti nel Protocollo sulla sicurezza alimentare. Tuttavia la presente normativa relativa alle PFAS nei materiali a contatto con gli alimenti è attuata nel diritto ambientale e in materia di prodotti chimici sia nell’UE (regolamento [UE] 2025/40, Packaging and Packaging Waste Regulation, PPWR) sia in Svizzera (ORRPChim). Gli eventuali Accordi bilaterali III non contemplano né il diritto ambientale né quello in materia di prodotti chimici.

4 Commento ai singoli articoli

4.1 Inquinanti organici persistenti (allegato 1.1)

Nel maggio 2025 la dodicesima conferenza delle parti della Convenzione di Stoccolma ha deciso di integrare nell’allegato A della Convenzione come inquinanti organici persistenti le tre seguenti sostanze:

• clorpirifos;

• acidi perfluorocarbossilici a catena lunga da 9 a 21 (PFCA C9–C21) e sostanze a

essi correlate;

• paraffine clorurate a catena media (cloroalcani C14–C17 con tre o più atomi di cloro).

Queste decisioni devono essere trasposte nel diritto nazionale. In Svizzera l’autorizzazione dell’insetticida clorpirifos è stata revocata nel 2020 a causa della sua elevata tossicità. Poiché il clorpirifos non è prodotto in Svizzera, l’inserimento del principio attivo nell’allegato 1.1 (n. 3 lett. b) non ha ripercussioni materiali.

Gli acidi perfluorocarbossilici a catena lunga e le sostanze a essi correlate fanno parte delle PFAS, disciplinate nello specifico allegato 1.16 dell’ORRPChim (v. punto 4.3.1). Pertanto, oltre all’integrazione nell’elenco dei POP (n. 3 lett. a), si rimanda anche alla norma di cui all’allegato 1.16 (n. 1 cpv. 3 lett. d).

Le paraffine clorurate a catena media sono miscele complesse di cloroalcani C14–C17 dovute alla produzione, utilizzate tra l’altro come plastificanti o ritardanti di fiamma. Conformemente alla decisione della conferenza delle parti, devono essere disciplinati i cloroalcani C14–C17 contenenti cinque, sei (a seconda della lunghezza della catena) o più atomi di cloro. Come nel progetto concernente il recepimento nel diritto dell’UE della decisione della conferenza delle parti, discusso dal gruppo di esperti delle autorità dell’UE competenti in materia di POP23, le sostanze e i preparati (n. 2 cpv. 1bislett. c)

22 Nota: il modulo è disponibile solo in tedesco e francese.

23 Competent Authorities expert group for Regulation (EU) 2019/1021 on Persistent Organic Pollutants (POPs).