Rapporto esplicativo - ORRPChim (Prodotti chimici industriali)
Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 42 pagine
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• conformemente alle decisioni della quarta e quinta conferenza delle parti della
Convenzione di Minamata, le restrizioni e i divieti di immissione sul mercato di oggetti contenenti mercurio stabiliti nell’allegato 1.7 sul mercurio sono integrati con cinque utilizzazioni (trasduttori, trasmettitori e sensori di pressione di fusione, pompe da vuoto a mercurio, apparecchi e pesi equilibratori per ruote, pellicole e carte fotografiche, propellenti per satelliti e astronavi). L’avamprogetto prevede altresì il divieto di esportazione di lampade contenenti mercurio. Poiché dal 2021 non è più autorizzata l’esportazione di mercurio per la produzione di lampade, in futuro non potranno più essere esportate lampade contenenti mercurio.
3 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
Le norme proposte corrispondono allo stato più attuale delle conoscenze sui prodotti chimici con proprietà problematiche. Dal momento che concernono in pari misura tutti gli operatori, non causano distorsioni della concorrenza. Non si creano barriere all’ingresso sul mercato e il numero dei concorrenti non subisce limitazioni.
Le modifiche dell’ORRPChim hanno il solo scopo di ravvicinare le norme del diritto svizzero in materia di prodotti chimici a quello europeo. Ciò consentirà di prevenire ostacoli al commercio e di garantire in Svizzera lo stesso livello elevato di sicurezza per la salute e l’ambiente che nell’UE. Le modifiche consistono in adeguamenti dei regolamenti (CE) 1907/2006 (regolamento REACH) e (UE) 2019/1021 (regolamento POP)21.
Questo avamprogetto di ordinanza consente anche di adempiere gli impegni della Svizzera nell’ambito dei trattati internazionali. Devono quindi essere recepite nel diritto nazionale le decisioni delle parti contraenti della Conferenza di Stoccolma e della Conferenza di Minamata.
Le presenti disposizioni sono in generale allineate alla legislazione UE. Non sono previste ulteriori regolamentazioni nazionali che vadano oltre quelle dell’UE, fatta eccezione per la deroga descritta di seguito.
Le norme sulle PFAS nei materiali a contatto con le derrate alimentari destinati a essere utilizzati una sola volta sono più restrittive rispetto alle norme sugli imballaggi a contatto con gli alimenti del regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Concretamente, il divieto si applica soltanto agli imballaggi ai sensi di questa ordinanza, mentre in Svizzera si applicherà anche ai materiali a contatto con le derrate alimentari destinati a essere utilizzati una sola volta, che nell’UE non rientrano nella definizione di imballaggio. Tuttavia, questa differenza dovrebbe essere solo temporanea, poiché nei prossimi anni l’UE prevede di vietare le PFAS nei materiali a contatto con gli alimenti nell’ambito del progetto di regolamentazione volto a limitare fortemente tali sostanze, dato che il loro impiego non è essenziale per questo tipo di prodotto e deve essere vietato ai fini della protezione dell’ambiente e della salute. Si può quindi supporre che questa differenza sussisterà soltanto per un determinato periodo e che in ogni caso sarà inserita come eccezione nell’ordinanza sull’immissione in commercio di prodotti
21 V. le note a piè di pagina 8, 9, 17, 19 e 20.