Rapporto esplicativo - OSiti

Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 8 pagine

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1 Situazione iniziale

Il 27 settembre 2024 le Camere federali hanno approvato un progetto di modifica della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb, RS 814.01) (FF 2024 2502). Le novità riguardano, tra le altre cose, il settore dei siti contaminati. Con decisione del 14 marzo 2025 il Consiglio federale ha posto in vigore le nuove disposizioni sui siti contaminati il 1° aprile 2025.

Nell’ambito dei siti contaminati, tutte le modifiche riguardano il cofinanziamento di mi- sure attraverso il fondo OTaRSI. Si richiedono adeguamenti formali dell’ordinanza sui siti contaminati (OSiti, RS 814.680) e dell’ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi, RS 814.681). Questi adeguamenti sono apportati attraverso il presente pacchetto di ordinanze in materia ambientale dell’autunno 2026.

2 Punti essenziali dell’avamprogetto

Due modifiche della LPAmb comportano la necessità di adeguare l’OSiti:

• nell’articolo 32ebiscapoversi 10 e 11 la LPAmb prevede nuovi contributi dal fondo

OTaRSI per un ammontare del 40 per cento (art. 32etercpv. 1 lett. h e i) dei costi per l’indagine, la sorveglianza e il risanamento di centri di esercitazioni antincendio inquinati da schiume antincendio contenenti PFAS1. La condizione è che, al più tardi dal 1° aprile 2027 (art. 32ebiscpv. 10 e 11; due anni dopo l’entrata in vigore della modifica), tali schiume non siano più utilizzate nel sito e i corpi di pompieri che hanno provocato l’inquinamento dipendano da enti pubblici o siano chiamati a intervenire in appoggio o in vece dei corpi di pompieri pubblici;

• l’articolo 32c capoverso 1 lettera b LPAmb prevede che i Cantoni provvedano a

risanare, oltre a «discariche e altri siti inquinati da rifiuti» anche «parchi giochi e aree verdi pubblici il cui suolo è inquinato da sostanze pericolose per l’ambiente e nei quali giocano abitualmente bambini in tenera età» se sono all’origine di effetti nocivi o molesti oppure se vi è il pericolo concreto che tali effetti si producano. L’origine dell’inquinamento nei parchi giochi e nelle aree verdi pubblici è irrilevante. Può anche trattarsi di inquinamento diffuso, non causato da rifiuti, ma, per esempio, dalla concimazione dei giardini con cenere prodotta dagli impianti di combustione a carbone e legna delle abitazioni. Anche le traversine ferroviarie impregnate con olio di catrame, in passato utilizzate come muri di giardini, o i depositi provenienti dall’atmosfera sulle strade trafficate adiacenti possono causare l’immissione di so- stanze inquinanti. Le principali sostanze inquinanti presenti in concentrazioni rile- vanti ai fini del risanamento sono il piombo e gli idrocarburi policiclici aromatici (PAH). Dal 1° aprile 2025 il fondo OTaRSI contribuisce per il 60 per cento ai costi per l’indagine e il risanamento di parchi giochi e aree verdi pubblici (art. 32eter cpv. 1 lett. f).

L’OSiti prevede tre tipologie di siti: di deposito, aziendali e di un incidente. Poiché né i centri di esercitazioni antincendio contaminati da schiume antincendio contenenti

1 PFAS: sostanze per- e polifluoroalchiliche