Rapporto esplicativo - OSiti

Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 8 pagine

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inquinato da sostanze pericolose per l’ambiente e nei quali giocano abitual- mente bambini in tenera età, non rientrano quindi tra i «siti inquinati» ai sensi della LPAmb. Pertanto, non sussiste nemmeno una base legale per iscriverli nel CSI;

• il presupposto per un’iscrizione dei siti nel CSI è che «siano inquinati o che con grande probabilità è prevedibile che lo siano» (art. 5 cpv. 3 OSiti). Nel caso delle discariche e di altri siti inquinati da rifiuti questa valutazione generalmente può essere effettuata sulla base dei dati disponibili sul sito stesso. Per quanto ri- guarda parchi giochi e aree verdi pubblici, tuttavia, la probabilità di un inquina- mento è molto meno certa; probabilmente dopo il campionamento del suolo la maggior parte dei siti iscritti nel CSI dovrebbe essere stralciata. L’onere ammi- nistrativo connesso all’iscrizione sarebbe quindi sproporzionato rispetto ai van- taggi che ne derivano;

• secondo la prassi di esecuzione dei Cantoni, consolidata da oltre 25 anni, nei siti inquinati in cui è interessato soltanto il bene degno di protezione «suolo», l’iscrizione nel CSI si limita alle superfici che superano il valore di risanamento. Poiché è prevedibile che la maggior parte dei parchi giochi e delle aree verdi pubblici potenzialmente inquinati e quindi da sottoporre a indagine sarà «sola- mente» inquinata, senza la necessità di un risanamento, anche in tutti questi casi l’iscrizione nel CSI dovrebbe essere stralciata;

• nel caso di parchi giochi e aree verdi che necessitano di risanamento, come misura immediata secondo l’articolo 24 OSiti e l’articolo 10 capoverso 1 dell’or- dinanza contro il deterioramento del suolo (O suolo, RS 814.12), l’autorità do- vrebbe pronunciare un divieto di utilizzazione. Si può presumere pertanto che il loro risanamento avverrebbe in tempi brevi e l’iscrizione nel CSI risulterebbe quindi nuovamente obsoleta già dopo poco tempo.

Indipendentemente dall’iscrizione nel CSI, le autorità sono tenute a effettuare un’inda- gine del sito anche per i parchi giochi e le aree verdi pubblici in cui giocano abitualmente bambini in tenera età, qualora sia prevedibile la necessità di un risanamento a causa di inquinamento del suolo da fonti diffuse. I criteri per questa valutazione sono l’ubica- zione e il precedente utilizzo del sito nonché l’intensità, ossia la durata, la frequenza e il tipo di attività svolta su questa superficie dai bambini in tenera età. Poiché questi siti non vengono iscritti nel CSI, nell’articolo 7 OSiti deve essere integrato un capoverso che imponga alle autorità di svolgere un’indagine preliminare di questi siti, indipenden- temente dall’iscrizione nel CSI. Dato che, quando si tratta di fonti diffuse, le cause dell’inquinamento non sono note e quindi non è possibile individuare dei responsabili a cui addebitare l’onere finanziario, in questo caso non è necessario effettuare accerta- menti storici. L’indagine preliminare può quindi limitarsi a un’indagine tecnica.

4.3 Adeguamenti formali

In diversi punti dell’OSiti sono necessari adeguamenti formali, poiché oltre ai precedenti siti inquinati devono ora essere elencati anche i «parchi giochi inquinati» di cui all’arti- colo 2 capoverso 2. Concretamente ciò riguarda i seguenti articoli: