Rapporto esplicativo - OSiti
Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 8 pagine
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PFAS, né i parchi giochi e le aree verdi pubblici rientrano in uno di questi, è necessario integrare l’OSiti con due nuovi tipologie di sito. Questa integrazione ha ripercussioni sul restante testo dell’OSiti che deve essere aggiornato di conseguenza apportando ulte- riori modifiche, essenzialmente formali.
Nell’articolo 32c LPAmb è aggiunto il nuovo capoverso 1bissecondo cui i Cantoni pos- sono accordare prestazioni finanziarie per il risanamento di parchi giochi e giardini pri- vati se il suolo di questi siti è inquinato da sostanze pericolose per l’ambiente e vi gio- cano abitualmente bambini in tenera età. Nel contempo, in base all’articolo 32ebisca- poverso 9 LPAmb anche le indennità OTaRSI per questi risanamenti sono finanziate attraverso il fondo OTaRSI. La LPAmb prevede una partecipazione pari al 40 per cento (art. 32etercpv. 1 lett. g).
Secondo l’articolo 32c capoverso 4 LPAmb in questo contesto il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla necessità di risanamento per i siti di cui all’articolo 32c ca- poverso 1 come pure sugli obiettivi e l’urgenza dei risanamenti. Il capoverso 1 riguarda «discariche e altri siti inquinati da rifiuti» nonché «parchi giochi e aree verdi pubblici il cui suolo è inquinato da sostanze pericolose per l’ambiente e nei quali giocano abitual- mente bambini in tenera età». Dall’esplicita delimitazione della competenza normativa al capoverso 1 consegue che la disposizione esecutiva del Consiglio federale, ossia l’OSiti, non può includere alcuna norma concernente i parchi giochi e i giardini privati. Ciò è coerente poiché l’indagine e il risanamento di queste superfici sono facoltativi e interamente di competenza dei Cantoni e dei proprietari dei siti.
Tuttavia, poiché il fondo OTaRSI partecipa ai costi di risanamento dei parchi giochi e dei giardini privati, il Consiglio federale e l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) do- vranno emanare un aiuto all’esecuzione con disposizioni sui costi computabili e sulla procedura concernente le indennità OTaRSI per queste superfici.
3 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo e compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Dalle modifiche dell’OSiti non scaturiscono nuove norme o obblighi che non siano già stati decisi con la modifica della LPAmb.
4 Commento ai singoli articoli
4.1 Due nuovi tipi di siti
Art. 2 cpv. 1 lett. d e cpv. 2
L’articolo 2 capoverso 1 contiene le definizioni dei tipi di siti secondo il diritto in materia di siti contaminati. I già previsti «siti di deposito», «siti aziendali» e «siti di un incidente» sono integrati nella nuova lettera d con i «siti inquinati in seguito all’estinzione di un incendio». Questi sono definiti come «siti inquinati da schiume antincendio contenenti sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS)».