Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/124: Modifica della legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubb) · 16 pagine
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nell’ingresso della LPubb. Questa base di competenza si applica anche alla modifica della LPubb proposta in questa sede.
4.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il progetto non prevede la soppressione delle pubblicazioni ufficiali, ciò che renderebbe più difficile per i partner internazionali verificare l’adempimento degli impegni della Svizzera, ma solo l’abolizione delle pubblicazioni periodiche stampate. Non incide quindi sugli impegni internazionali della Svizzera.
4.3 Forma dell’atto
Il progetto contempla disposizioni importanti che contengono norme di diritto, le quali secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale. La competenza dell’Assemblea federale per l’emanazione della presente legge deriva dall’articolo 163 capoverso 1 Cost. L’atto sottostà a referendum facoltativo.
4.4 Delega di competenze legislative
La LPubb continua a non prevedere una delega di competenze legislative che vada oltre l’ambito delle competenze generali di esecuzione e applicazione del Consiglio federale (art. 182 Cost.).
4.5 Protezione dei dati
L’articolo 16b LPubb, che funge da base legale per la pubblicazione temporanea di testi contenenti dati personali degni di particolare protezione, non è modificato dal presente progetto.
Il progetto prevede due novità che apportano lievi miglioramenti, dal momento che limitano la visibilità a lungo termine di informazioni sulle persone fisiche e giuridiche che non rientrano nello scopo della pubblicazione:
– con l’abolizione delle edizioni stampate del FF , renderà la diffusione di queste informazioni più difficile;
– lo stesso vale per l'esclusione dalla possibilità della POD per i testi che contengono dati personali degni di particolare protezione.
Una modifica dell'articolo 16b LPubb è prevista nell'ambito della revisione della LOGA (protezione dei dati relativi alle persone giuridiche da parte degli organi federali)2. A seconda dell'evoluzione di questo progetto legislativo, potrebbe essere necessario adeguare il contenuto del presente progetto di legge o adottare una disposizione di coordinamento, affinché il nuovo art. 16 LPubb protegga sia i dati
2 Cf. la procedura di consultazione 2024/93