Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/124: Modifica della legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubb) · 16 pagine

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riguardo alla pubblicazione mediante rimando. Finora solo il servizio amministrativo era responsabile in materia. L’obiettivo è garantire una prassi uniforme indipendentemente dall’autorità responsabile.

Grazie a questa prassi uniforme si intende evitare di pubblicare soltanto mediante rimando testi che dovrebbero essere pubblicati integralmente nella RU e nel FF.

1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 24 gennaio 2024 sul programma di legislatura 2023–2027 (FF 2024 525) né nel decreto federale del 6 giugno 2024 sul programma di legislatura (FF 2024 1440).

Esso attua la strategia «Svizzera digitale 2025» del 13 dicembre 2024 (FF 2025 31), dal momento che le risorse limitate destinate alle pubblicazioni ufficiali saranno utilizzate sistematicamente per migliorare e sviluppare l’offerta in Internet. Tali risorse devono quindi essere svincolate dalle forme di distribuzione ormai obsolete, che non sono quasi più richieste.

1.4 Attuazione

Le novità previste nel progetto di legge richiedono anche modifiche e aggiunte nell’OPubb. Per gli aspetti ancora da disciplinare in vista dell’esecuzione si rimanda ai commenti alle relative disposizioni.

2 Commento ai singoli articoli

Art. 5 cpv. 1, frase introduttiva

I criteri per l’ammissibilità di una pubblicazione mediante rimando sono formulati a titolo esemplificativo. Eliminando il termine «segnatamente» l’elenco diventa esaustivo.

Art. 16

Cpv. 1

Una volta pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione, i testi della RU, del FF e della RS, comprese la versioni integrali dei testi pubblicati sotto mediante rimando ai sensi degli articoli 5 capoverso 1 e 13 capoverso 3 LPubl, potranno essere ottenuti in versione cartacea.

È tuttavia prevista un'eccezione per i testi che contengono dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'art. 5, lett. c, della legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (RS 235.1), che non devono essere messi a disposizione sotto forma di estratti. Infatti, tali testi contenenti dati personali degni di particolare protezione sono stati pubblicati ufficialmente solo dopo una ponderazione degli interessi a favore