Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/124: Modifica della legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubb) · 16 pagine

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Pubblicazioni ufficiali in forma stampata nei Cantoni e nei Paesi limitrofi Cantone/Paese Foglio ufficiale Raccolta Raccolta consolidata Tirature separate cronologica delle delle leggi leggi

SG No No No Sì

GR Sì No Sì

AG No No No No

TG Sì No Sì

TI No5 No No No

VD No No Sì (due volte a Sì

settimana)

VS No No No Sì

NE No No6 No No

GE Sì (stampa Sì (stampa No No

annuale) annuale)

JU Sì (stampa Sì (stampa Sì (stampa Sì

settimanale) annuale) settimanale)

D No No No Sì

F No No No No

I No No No Sì

A No No No Sì

FL No No No Sì

UE No No No Sì

1Abbandono delle edizioni stampate previsto per il 1° gennaio 2028.

2Il Foglio ufficiale funge anche da raccolta cronologica delle leggi.

3Il Foglio ufficiale funge anche da raccolta cronologica delle leggi.

4Per questioni di sicurezza sono disponibili ancora delle copie stampate.

5Non è possibile ordinare una versione stampata.

6Il Foglio ufficiale funge anche da raccolta cronologica delle leggi.

Queste cifre mostrano che i prodotti stampati periodici della RU, della RS e del FF non rispondo più alle esigenze dell’applicazione del diritto, dell’amministrazione e nemmeno a quelle dei cittadini interessati. Le versioni elettroniche, che sono vincolanti, possono essere consultate subito dopo la loro pubblicazione sulla piattaforma del diritto federale, mentre quelle stampate non sono immediatamente disponibili: la RU e il FF sono distribuiti a cadenza settimanale. Rispetto all’edizione quotidiana online, i contenuti sono disponibili con un ritardo di 1–2 settimane. Nel caso della RS il ritardo rispetto all’offerta online, costantemente aggiornata, è addirittura di 3–5 mesi. A seguito dell’aumento delle pubblicazioni mediante rimando, inoltre, i contenuti delle raccolte stampate stanno diventando sempre più incompleti rispetto a quelli in linea, dal momento che le versioni integrali dei testi non fanno parte delle pubblicazioni periodiche stampate.

1.1.2 La normativa proposta

Alla luce della situazione descritta e degli sviluppi tecnologici e sociali degli ultimi dieci anni con la loro tendenza a una sempre maggiore digitalizzazione dei canali informativi, il Consiglio federale propone di rinunciare alla produzione e alla distribuzione delle edizioni periodiche delle pubblicazioni ufficiali, come anche all'obbligo di produrre un numero nimino di tirature delle stesse.