Progetto
Consultazione 2025/13: Nuova ordinanza sui dispositivi di sicurezza sull’imballaggio dei medicamenti a uso umano · 13 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto
«$$e-seal» «$$QrCode»
Ordinanza sugli identificativi univoci e sui dispositivi di sicurezza apposti sugli imballaggi di medicamenti per uso umano (OIUDS)
del ...
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 17a capoversi 2–5, 7 e 8 della legge federale del 15 dicembre 20001 sugli agenti terapeutici (LATer),
ordina:
Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione
Art. 1
1La presente ordinanza disciplina:
a. i medicamenti sul cui imballaggio esterno:
1. devono essere apposti identificativi univoci e dispositivi di sicurezza,
2. è consentito apporre identificativi univoci e dispositivi di sicurezza;
b. i requisiti relativi agli identificativi univoci e ai dispositivi di sicurezza;
c. il sistema di banche dati per la verifica dell’autenticità dei medicamenti e l’identificazione delle singole confezioni;
d. la verifica, la disattivazione e la riattivazione degli identificativi univoci;
e. la verifica dei dispositivi di sicurezza.
2Si applica solo ai medicamenti per uso umano omologati.
3Non si applica alle persone del sistema sanitario militare autorizzate alla dispensazione.
RS ..........
1 RS 812.21
2024-… «%ASFF_YYYY_ID»