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Consultazione 2025/13: Nuova ordinanza sui dispositivi di sicurezza sull’imballaggio dei medicamenti a uso umano · 13 pagine

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Ordinanza sugli identificativi univoci e sui dispositivi di sicurezza apposti sugli imballaggi di medicamenti per uso umano (OIUDS)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 17a capoversi 2–5, 7 e 8 della legge federale del 15 dicembre 20001 sugli agenti terapeutici (LATer),

ordina:

Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione

Art. 1

1La presente ordinanza disciplina:

a. i medicamenti sul cui imballaggio esterno:

1. devono essere apposti identificativi univoci e dispositivi di sicurezza,

2. è consentito apporre identificativi univoci e dispositivi di sicurezza;

b. i requisiti relativi agli identificativi univoci e ai dispositivi di sicurezza;

c. il sistema di banche dati per la verifica dell’autenticità dei medicamenti e l’identificazione delle singole confezioni;

d. la verifica, la disattivazione e la riattivazione degli identificativi univoci;

e. la verifica dei dispositivi di sicurezza.

2Si applica solo ai medicamenti per uso umano omologati.

3Non si applica alle persone del sistema sanitario militare autorizzate alla dispensazione.

RS ..........

1 RS 812.21

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