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Consultazione 2025/13: Nuova ordinanza sui dispositivi di sicurezza sull’imballaggio dei medicamenti a uso umano · 13 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Sezione 2: Apposizione di identificativi univoci e dispositivi di sicurezza
Art. 2
1I titolari di omologazioni per medicamenti devono apporre identificativi univoci e dispositivi di sicurezza sull’imballaggio esterno:
a. dei medicamenti soggetti a prescrizione, ad eccezione dei medicamenti di cui all’allegato 1;
b. dei medicamenti non soggetti a prescrizione di cui all’allegato 2.
2La Farmacia dell’esercito è esente dall’obbligo di apporre identificativi univoci e dispositivi di sicurezza sull’imballaggio esterno dei medicamenti.
3Identificativi univoci e dispositivi di sicurezza possono essere apposti anche sull’imballaggio esterno dei medicamenti per i quali ciò non è prescritto ai sensi del capoverso 1.
Sezione 3: Requisiti relativi agli identificativi univoci
Art. 3 Composizione dell’identificativo univoco
L’identificativo univoco deve includere i seguenti elementi:
a. il codice del prodotto, che deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 3 numero 1 e consentire di consultare le seguenti informazioni:
1. denominazione del medicamento,
2. forma farmaceutica,
3. dosaggio,
4. dimensioni della confezione,
5. tipo di confezione;
b. il numero di serie, costituito da una sequenza numerica o alfanumerica di non oltre 20 caratteri, generata da un algoritmo di randomizzazione;
c. il numero del lotto;
d. la data di scadenza.
Art. 4 Codice Data Matrix
1Il titolare dell’omologazione deve codificare gli elementi di cui all’articolo 3 sotto forma di codice Data Matrix.
2Il codice Data Matrix deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 3 numero 2. Il sistema di codifica deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 3 numero 3.
3Il titolare dell’omologazione deve stampare il codice Data Matrix su una superficie dell’imballaggio esterno liscia, uniforme e poco riflettente. Deve garantire la qualità e la leggibilità della stampa.