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Consultazione 2025/13: Nuova ordinanza sui dispositivi di sicurezza sull’imballaggio dei medicamenti a uso umano · 13 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

4L’UFSP può esigere la presentazione di rapporti regolari, prescrivere verifiche esterne a carico della SMVO nonché effettuare ispezioni ed emanare istruzioni.

5Può delegare compiti di vigilanza a terzi.

Sezione 9: Aggiornamento degli allegati

Art. 21

Il DFI può adeguare gli allegati della presente ordinanza agli sviluppi internazionali o tecnici.

Sezione 10: Disposizioni transitorie ed entrata in vigore

Art. 22 Disposizioni transitorie

1Le prescrizioni di cui agli articoli 2 capoverso 1, 9, 10 capoverso 1, 16 e 19 devono essere adempiute al più tardi a partire dal … (un anno dopo l’entrata in vigore).

2I medicamenti di cui all’articolo 2 capoverso 1 fabbricati prima del … (un anno dopo l’entrata in vigore) possono essere immessi in commercio fino alla loro data di scadenza anche senza identificatore univoco e dispositivo di sicurezza sull’imballaggio esterno.

3Anche per i medicamenti fabbricati prima del … (un anno dopo l’entrata in vigore) e già dotati di un identificativo univoco, le prescrizioni di cui all’articolo 10 capoverso 1 devono essere adempiute al più tardi a partire dal … (un anno dopo l’entrata in vigore).

4Fino al … (tre anni dopo l’entrata in vigore), i medicamenti possono essere immessi in commercio anche in caso di attivazione di un allarme nel sistema di banche dati, a condizione che non vi siano chiari segnali indicanti una contraffazione.

Art. 23 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ….

… In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi