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Consultazione 2025/13: Nuova ordinanza sui dispositivi di sicurezza sull’imballaggio dei medicamenti a uso umano · 13 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
4L’UFSP può esigere la presentazione di rapporti regolari, prescrivere verifiche esterne a carico della SMVO nonché effettuare ispezioni ed emanare istruzioni.
5Può delegare compiti di vigilanza a terzi.
Sezione 9: Aggiornamento degli allegati
Art. 21
Il DFI può adeguare gli allegati della presente ordinanza agli sviluppi internazionali o tecnici.
Sezione 10: Disposizioni transitorie ed entrata in vigore
Art. 22 Disposizioni transitorie
1Le prescrizioni di cui agli articoli 2 capoverso 1, 9, 10 capoverso 1, 16 e 19 devono essere adempiute al più tardi a partire dal … (un anno dopo l’entrata in vigore).
2I medicamenti di cui all’articolo 2 capoverso 1 fabbricati prima del … (un anno dopo l’entrata in vigore) possono essere immessi in commercio fino alla loro data di scadenza anche senza identificatore univoco e dispositivo di sicurezza sull’imballaggio esterno.
3Anche per i medicamenti fabbricati prima del … (un anno dopo l’entrata in vigore) e già dotati di un identificativo univoco, le prescrizioni di cui all’articolo 10 capoverso 1 devono essere adempiute al più tardi a partire dal … (un anno dopo l’entrata in vigore).
4Fino al … (tre anni dopo l’entrata in vigore), i medicamenti possono essere immessi in commercio anche in caso di attivazione di un allarme nel sistema di banche dati, a condizione che non vi siano chiari segnali indicanti una contraffazione.
Art. 23 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il ….
… In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi