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Consultazione 2025/13: Nuova ordinanza sui dispositivi di sicurezza sull’imballaggio dei medicamenti a uso umano · 13 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
c. Il medicamento non è scaduto.
d. La persona che effettua la riattivazione non è a conoscenza di informazioni che indichino un furto della confezione del medicamento e quest’ultima non è registrata nel sistema di banche dati come:
1. richiamata,
2. ritirata dal mercato,
3. destinata alla distruzione,
4. campione gratuito,
5. esportata,
6. confezione di medicamento con identificativo univoco sostituito, o
7. prodotto oggetto di sperimentazione clinica.
e. Il medicamento non è stato dispensato o usato.
2I medicamenti con identificativi univoci che non possono essere riattivati non possono essere immessi in commercio né usati.
Sezione 7: Verifica dei dispositivi di sicurezza
Art. 19
1I grossisti, la Farmacia dell’esercito e le persone autorizzate alla dispensazione devono verificare l’integrità dei dispositivi di sicurezza prima di immettere in commercio i medicamenti.
2Se hanno motivo di credere che l’imballaggio esterno del medicamento sia stato manomesso, non possono immettere in commercio il medicamento. Ne devono informare il titolare dell’omologazione. Non è considerata manomissione l’apertura dell’imballaggio nell’ambito di una dispensazione sfusa.
Sezione 8: Vigilanza
Art. 20
1L’UFSP vigila sulla gestione del sistema di banche dati.
2Approva gli statuti della SMVO.
3All’UFSP devono essere consegnati per conoscenza i seguenti documenti:
a. gli statuti della SMVS;
b. il regolamento per il trattamento dei dati di cui all’articolo 14;
c. il regolamento sull’organizzazione e le competenze della SMVS;
d. eventuali contratti tra la SMVS e terzi concernenti prestazioni informatiche per la gestione del sistema di banche dati.