Progetto

Consultazione 2025/13: Nuova ordinanza sui dispositivi di sicurezza sull’imballaggio dei medicamenti a uso umano · 13 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto

Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

4Sugli imballaggi esterni con presentazione estera di medicamenti immessi in commercio ai sensi dell’articolo 14 capoverso 3 LATer2, il codice Data Matrix deve essere apposto sull’imballaggio tramite un’etichetta non rimovibile. Se sull’imballaggio è già stampato un codice Data Matrix, l’etichetta deve coprirlo.

Art. 5 Codice del prodotto e numero di serie in un formato leggibile

dall’uomo

Se la somma delle due dimensioni più lunghe dell’imballaggio è pari o superiore a 10 centimetri, oltre al codice Data Matrix sull’imballaggio esterno devono essere stampati in un formato leggibile dall’uomo anche il codice del prodotto e il numero di serie. Se le dimensioni dell’imballaggio lo consentono, devono essere apposti accanto al codice Data Matrix.

Sezione 4: Requisiti relativi ai dispositivi di sicurezza

Art. 6

1Il dispositivo di sicurezza deve essere progettato in modo da poter verificare se l’imballaggio esterno di un medicamento è già stato aperto.

2Sugli imballaggi esterni con presentazione estera di medicamenti immessi in commercio ai sensi dell’articolo 14 capoverso 3 LATer3 deve essere apposto un dispositivo di sicurezza, se l’articolo 2 capoverso 1 prescrive tale dispositivo e qualora non fosse già presente.

Sezione 5: Sistema di banche dati per la verifica dell’autenticità dei medicamenti e l’identificazione delle singole confezioni

Art. 7 Contenuto del sistema di banche dati

1Il sistema di banche dati per la verifica dell’autenticità dei medicamenti e l’identificazione delle singole confezioni contiene, per ogni imballaggio esterno sul quale è apposto un identificativo univoco, i seguenti dati:

a. il nome e l’indirizzo del titolare dell’omologazione;

b. il nome e l’indirizzo del fabbricante;

c. gli elementi dell’identificativo univoco di cui all’articolo 3;

d. il sistema di codifica del codice del prodotto di cui all’articolo 3 lettera a.

2Contiene anche i dati di registrazione dei titolari dell’omologazione, dei grossisti, della Farmacia dell’esercito e delle persone autorizzate alla dispensazione, nonché dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic).

2 RS 812.21

3 RS 812.21