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Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 7 pagine
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[Titolo dell’ordinanza] «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 34p Rapporto periodico
1Il titolare dell’autorizzazione deve presentare periodicamente a Swissmedic un rap- porto sulla portata della fabbricazione dell’espianto standardizzato e sulle conoscenze derivanti dai suoi utilizzi.
2Swissmedic stabilisce al momento del rilascio dell’autorizzazione l’intervallo di tempo in cui deve essere presentato il rapporto.
Art. 50 Centri di pianificazione famigliare
Il Cantone può autorizzare consulenti di centri di pianificazione famigliare, che di- spongono di una formazione corrispondente riconosciuta a livello cantonale, a dispen- sare la «pillola del giorno dopo» nell’ambito della loro attività. Esso provvede affin- ché la procedura di dispensazione sia unitaria e sicura e si svolga sotto la diretta sorveglianza di un operatore sanitario.
Art. 52 cpv. 4
4Esso provvede a una sorveglianza regolare da parte delle autorità cantonali o di un operatore sanitario idoneo.
Art. 60 cpv. 1bis
1bisPer i medicamenti veterinari il rapporto aggiornato di cui al capoverso 1 può essere presentato sotto forma di un rapporto annuale, con i risultati e gli esiti del bilancio rischi-benefici insieme ai riferimenti alla pertinente letteratura scientifica registrata nella banca dati di farmacovigilanza dell’UE come parte del processo di gestione dei segnali.
II
La presente ordinanza entra in vigore il [data].
[Data] In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi