Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/16: Revisione totale della legge federale sul trasporto di merci per ferrovia, per idrovia e con impianti a fune; attuazione a livello di ordinanza (revisione totale dell’ordinanza sul trasporto di merci e altre modifiche di ordinanze nel settore del trasporto di merci) · 16 pagine
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Riferimento: BAV-332-6/6/3/7
ammonisce che i compiti di gestione dell’implementazione devono essere limitati alle attività previste dalla legge al fine di evitare distorsioni della concorrenza. Il SEV rileva che alla luce dei risultati aziendali ottenuti finora il requisito dell’autonomia finanziaria non è realistico e fintanto che il TCCI genera benefici rilevanti per il sistema i deficit dovrebbero rimanere a carico della Confederazione.
Sezione 5: Contributi d’investimento per veicoli rispettosi del clima (art. 30–33 AP)
1. Vettori di trasporto aventi diritto ai contributi
economiesuisse, costruzionesvizzera e VAP chiedono l’inclusione esplicita del trasporto di merci sotterraneo. Iniziativa delle Alpi / Pro Alps e ATA raccomandano di non limitare il promovimento alla navigazione interna, ma di prendere in considerazione anche progetti concernenti il trasporto marittimo internazionale se gestiti sotto bandiera svizzera o con un significativo valore aggiunto per la Svizzera. A loro avviso inoltre il promovimento va applicato a battelli merci specifici impiegabili nei periodi di acqua bassa solo se presentano un bilancio climatico positivo, mentre per i tratti oltreconfine di corsi o specchi d’acqua si deve tenere sistematicamente conto dei sussidi erogati anche dai Paesi interessati. Secondo Schweizerische Rheinhäfen, SSV e SPEDLOGSWISS occorre chiarire i requisiti per i veicoli speciali di manovra nelle aree portuali, dal momento che l’articolo 31 include esplicitamente le imbarcazioni.
2. Calcolo dei contributi
Per il calcolo dei contributi di cui all’articolo 31 secondo l’Iniziativa delle Alpi / Pro Alps occorre definire procedure precise in merito alla logica dei costi supplementari e ai requisiti di efficacia nonché estendere la regolamentazione ai veicoli ferroviari dato che l’articolo 16 della legge riguarda anche questi vettori di trasporto. L’ATA concorda con questa richiesta e chiede di stabilire quando è data una riduzione significativa delle emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici. auto-schweiz chiede che per il contributo federale sia fissato un limite massimo del 50 per cento dei costi supplementari computabili, tenuto conto dei contributi di Cantoni e Comuni.
3. Requisiti per la domanda
In merito alle informazioni di cui secondo l’articolo 32 deve essere corredata la domanda, secondo economiesuisse, costruzionesvizzera, scienceindustries e VAP va messo in chiaro che la prevista comparazione dei costi con una propulsione convenzionale riguarda solo le imbarcazioni. Iniziativa delle Alpi / Pro Alps e ATA, dal canto loro, condividono il requisito sancito di escludere effetti di trascinamento, ritenendo che i progetti vadano sostenuti solo se senza l’aiuto federale non verrebbero realizzati. Chiedono inoltre che in caso di adattamenti per l’impiego in periodi di acqua bassa i Paesi limitrofi interessati siano sistematicamente inclusi nel cofinanziamento, soprattutto se i tratti critici si trovano in territorio tedesco o francese. Precisano che le imbarcazioni speciali impiegabili in periodi di acqua bassa devono poter ottenere i contributi solo se presentano un bilancio climatico positivo e se senza l’aiuto federale non potrebbero essere realizzate. Infine, a loro avviso la Svizzera dovrebbe erogare i propri contributi solo su base sussidiaria, dopo aver acquisito informazioni su eventuali aiuti dei Paesi limitrofi.
4. Garanzie accompagnatorie e restituzione
Iniziativa delle Alpi / Pro Alps e ATA, presumendo che i progetti finanziati contemporaneamente tramite l’obbligo di compensazione per i carburanti non riceveranno alcun contributo secondo l’articolo 16 della legge, suggeriscono di prevedere esplicitamente questo motivo di esclusione, come già avviene nella legislazione sul clima. auto-schweiz propone di stabilire una vita utile minima di dieci anni per i veicoli promossi, di sancire l’obbligo di una garanzia bancaria e di prevedere una restituzione proporzionale in caso di messa fuori servizio anticipata.
12/16 BAV-D-9E8B3401/906