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Consultazione 2025/16: Revisione totale della legge federale sul trasporto di merci per ferrovia, per idrovia e con impianti a fune; attuazione a livello di ordinanza (revisione totale dell’ordinanza sul trasporto di merci e altre modifiche di ordinanze nel settore del trasporto di merci) · 25 pagine

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Ordinanza concernente il trasporto di merci per ferrovia, per idrovia e con impianti a fune (Ordinanza sul trasporto di merci, OTM)

del …

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 3 capoverso 3, 7 capoverso 1, 8 capoverso 2, 10 capoverso 8, 14 capoverso 2, 15 capoverso 4, 16 capoverso 3, 19 capoverso 3, 23 capoverso 4, 24 capoverso 4, 26 capoverso 3, 27 capoverso 4, 28 capoverso 1 e 32 capoversi 1 e 2 della legge del 21 marzo 20251 sul trasporto di merci (LTM);

visto l’articolo 38 della legge federale del 22 marzo 19852 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin);

visti gli articoli 8 e 9 della legge del 19 dicembre 20083 sul trasferimento del traffico merci (LTrasf),

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Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto (ex art. 1)

La presente ordinanza disciplina:

a. i contributi d’investimento per la costruzione, l’ampliamento e il rinnovo di impianti di trasbordo e di carico;

b. il promovimento finanziario del trasporto, del trasbordo e del carico di merci per ferrovia, per idrovia e con impianti a fune;

c. i contributi d’investimento per innovazioni tecniche nel settore del trasporto di merci, per l’accoppiamento automatico digitale nonché per veicoli rispettosi del clima nel trasporto per ferrovia e per idrovia;

d. il promovimento finanziario del trasporto di veicoli stradali accompagnati per ferrovia;

e. la pianificazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione di binari di raccordo,

RS ..........

1 RS 742.41

2 RS 725.116.2

3 RS 740.1

2016–0958