Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/16: Revisione totale della legge federale sul trasporto di merci per ferrovia, per idrovia e con impianti a fune; attuazione a livello di ordinanza (revisione totale dell’ordinanza sul trasporto di merci e altre modifiche di ordinanze nel settore del trasporto di merci) · 16 pagine
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Riferimento: BAV-332-6/6/3/7
2.2 Pareri ai singoli articoli dell’OTM
Capitolo 1: Disposizioni generali e Capitolo 2: Contributi d’investimento e altri contributi (art. 1–
12 dell’avamprogetto [AP])
1. Campo d’applicazione e contributi d’investimento
Diverse associazioni economiche, tra cui economiesuisse, costruzionesvizzera, scienceindustries e VAP, sono favorevoli a una netta estensione del campo d’applicazione per includere i binari di raccordo e il trasporto di merci sotterraneo e propongono di prevedere contributi d’investimento anche per allacciamenti diretti al trasporto di merci sotterraneo, per tecnologie di accoppiamento digitale e per veicoli ecologici al fine di creare certezza del diritto e garantire la parità di trattamento dei diversi vettori di trasporto. Il Sindacato svizzero dei macchinisti e aspiranti (VSLF), invece, avverte che concentrarsi su singole innovazioni tecniche come l’accoppiamento digitale potrebbe comportare costi aggiuntivi e rischi organizzativi.
Per quanto riguarda i contributi d’investimento per gli impianti di trasbordo, i Cantoni di Argovia, Vaud e Ginevra nonché l’Unione delle città svizzere ed economiesuisse chiedono di definire chiaramente le condizioni per concederli. Allo stesso tempo auto-schweiz propone dei limiti massimi per i contributi in modo da garantire la sostenibilità dei modelli commerciali.
2. Parità di trattamento tra infrastrutture pubbliche e private
Una richiesta ampiamente condivisa riguarda la parità di trattamento delle infrastrutture legate agli impianti ferroviari pubblici. Il Cantone di Basilea Città, l’Unione delle città svizzere, Schweizerische
Rheinhäfen e l’Associazione svizzera di navigazione e di economia portuale (SSV) chiedono che quelle pubbliche siano sottoposte agli stessi requisiti di promovimento di binari di raccordo e impianti di carico e scarico privati, sia per quanto riguarda i contributi d’investimento sia per il calcolo della partecipazione con fondi propri. Il Cantone di Ginevra sottolinea che i contributi cantonali o comunali non dovrebbero comportare una riduzione automatica della quota federale, mentre altri chiedono una chiara ripartizione degli oneri che preveda l’impiego di fondi propri per finanziare i costi d’investimento.
3. Volumi minimi e criteri di promovimento per i progetti di nuova costruzione e di ampliamento di importo pari o superiore a cinque milioni di franchi
Il livello dei volumi minimi previsto per ottenere i contributi è largamente criticato. Il Cantone di Friburgo teme svantaggi per le PMI e chiede un adeguamento dei valori soglia e procedure praticabili per queste imprese. FFS e UTP raccomandano di prevedere livelli minimi a prescindere dal volume d’investimento e di escludere dal promovimento i binari di raccordo temporanei.
4. Accesso non discriminatorio
L’accesso non discriminatorio è un tema controverso. Mentre economiesuisse, scienceindustries e VAP sono favorevoli all’esonero dei binari di raccordo puri e semplici, UTP, Iniziativa delle Alpi / Pro Alps e Associazione Traffico e Ambiente (ATA) propugnano l’accessibilità senza restrizioni per tutti gli impianti promossi. La Commissione del trasporto ferroviario raccomanda che per gli impianti portuali e di carico e scarico le norme di accesso siano definite nell’ordinanza affinché le condizioni per l’accesso non discriminatorio siano univoche e giuridicamente certe. Concretamente, chiede che l’accesso non discriminatorio ai binari degli impianti di trasbordo TC cofinanziati dalla Confederazione e dell’infrastruttura portuale sia regolamentato a livello di ordinanza, anziché di singole convenzioni, e che anche gli impianti di carico e scarico restino soggetti al regime di libero accesso alla rete. Inoltre, a suo avviso le modifiche all’articolo 22 capoverso 2 lettera b dell’ordinanza del 25 novembre 19983 concernente l’accesso alla rete ferroviaria (OARF) dovrebbero applicarsi esclusivamente al trasporto di merci e non essere estese al traffico viaggiatori. Il Cantone di Berna accoglie espressamente con favore l’accesso
3 RS 742.122
7/16 BAV-D-9E8B3401/906