Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/18: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento e della trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) 2024/1717 relativo alla revisione del codice frontiere Schengen (Sviluppo dell’acquis di Schengen) nonché a seguito di una modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 11 pagine
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Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento e della trasposizione nel diritto svizzero del regolamento (UE) 2024/1717 relativo alla revisione del codice frontiere Schengen (Sviluppo dell’acquis di Schengen) nonché a seguito di una modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione
1 Situazione iniziale
Con i presenti adeguamenti all’ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV;
RS 142.204), all’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA;
RS 142.201), all’ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE; RS 142.281) e all’ordinanza concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (Ordinanza SIMIC; RS 142.513), vengono adottate le necessarie disposizioni esecutive a livello di ordinanza legate al recepimento e alla trasposizione del regolamento (UE) 2024/17171 e alla modifica della LStrI (adeguamenti redazionali):
─ Modifica dell’OEV: a seguito del recepimento e della trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717, sono state introdotte due nuove nozioni («regioni transfrontaliere» e «regione a rischio») e previste eccezioni alle restrizioni d’entrata secondo l’arti-
colo 65a capoverso 1 D-LStrI; per giunta è stato disciplinato il rifiuto del visto per soggiorni di breve durata in caso di provenienza da una regione a rischio. Sono stati altresì precisati la procedura nazionale in caso di ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne e l’obbligo di diligenza delle imprese di trasporto aereo in caso di emergenza di sanità pubblica su vasta scala.
Le modifiche alla LStrI (adeguamenti redazionali) hanno pure comportato diversi cam- biamenti terminologici. Quale novità, non si parla più per esempio di «controllo delle persone», ma di «controlli alle frontiere». Nella versione tedesca dell’OEV, la nozione di «Schengener Binnengrenzen» è stata per giunta sostituita con «Schengen-Binnen- grenze»; la corrispettiva formulazione italiana («frontiere interne Schengen») è invece rimasta invariata.
─ Modifica dell’OASA: nell’OASA sono state adeguate soprattutto le note a piè di pagina relative al regolamento (UE) 2016/3992 (codice frontiere Schengen; CFS) e determinati rimandi alla LStrI.
─ Modifica dell’OEAE: è stata apportata una modifica sul piano materiale: conformemente al CFS, d’ora in poi la SEM sarà tenuta a compilare statistiche sulla procedura di allontanamento secondo l’articolo 64cbisnLStrI (cfr. titolo dopo art. 26h e 26i D- OEAE).
─ Modifica dell’ordinanza SIMIC: la disposizione concernente il rilevamento di dati statistici dell’OEAE è inserita anche nell’ordinanza SIMIC. A causa della nuova procedura di allontanamento secondo l’articolo 64cbisnLStrI, nell’allegato 1 dell’ordinanza SIMIC sono stati inoltre aggiunti alcuni campi di dati.
2 Procedura di consultazione
Il 28 maggio 2025, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di avviare una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell’economia e le cerchie interessate conformemente all’articolo 3
11 Regolamento (UE) 2024/1717 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante modifica del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone, GU L, 2024/1717, 20.6.2024.
2 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone, GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.