Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/2: Legge federale sulle operazioni spaziali · 62 pagine

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Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

1.1.1 La Svizzera e il diritto aerospaziale internazionale

Negli anni Sessanta e Settanta la Svizzera ha ratificato quattro dei cinque trattati internazionali dell’ONU sulle attività spaziali (v. n. 7.2). Questi trattati costituiscono il quadro di diritto internazionale del presente progetto.

I trattati dell’ONU stabiliscono che gli Stati contraenti sono responsabili, secondo il diritto internazionale, delle attività nazionali nello spazio, indipendentemente dal fatto che siano coinvolti enti statali o privati. Gli Stati devono fare in modo che le attività nazionali siano in linea con il Trattato sullo spazio dell’ONU. I trattati prevedono perciò che gli Stati vincolino le operazioni spaziali dei loro operatori nazionali al rilascio di un’autorizzazione e le pongano sotto vigilanza permanente. I trattati dell’ONU prevedono anche che uno Stato contraente che «effettua o fa effettuare» il lancio di un oggetto nello spazio extra-atmosferico, come pure lo Stato contraente dal cui territorio un oggetto viene lanciato o le cui installazioni servono al lancio, sono responsabili, nella loro qualità di «Stati di lancio» e in base al diritto internazionale, per i danni arrecati, da parte dell’oggetto suddetto o delle sue parti componenti, sulla Terra, nell’atmosfera o nello spazio extra-atmosferico.

1.1.2 Prime discussioni su un diritto spaziale svizzero

Al momento della presentazione di quattro domande per la diffusione di programmi radiotelevisivi con trasmissione diretta via satellite negli anni 1980-1982 ci si è chiesti, per la prima volta, se la Confederazione potesse autorizzare operazioni spaziali senza una base legale che permettesse di attuare i trattati dell’ONU sullo spazio (cfr. rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale [CdG-N] del 26 agosto 19825 concernente i problemi delle trasmissioni radiofoniche via satellite). La questione è potuta rimanere senza risposta perché il Consiglio federale voleva trasferire l’esercizio dei satelliti per tali programmi all’allora Azienda svizzera delle PPT (cfr. parere del Consiglio federale al suddetto rapporto del CdG-N6). Con l’emanazione del decreto federale (limitato nel tempo) del 18 dicembre 19877 sulla radiodiffusione via satellite, questo trasferimento di compiti è stato sancito in modo giuridicamente vincolante dal Parlamento. Per coprire i rischi di responsabilità della Confederazione in materia di diritto spaziale, le emittenti di tali programmi furono tenute a stipulare un’assicurazione di responsabilità civile o un contratto analogo (cfr. art. 19 e 21 del decreto federale summenzionato). Tuttavia, per motivi economici, non vennero presentate altre domande per l’esercizio di satelliti di radiodiffusione diretta ai sensi del decreto

5 BBl 1982 III 777 (non disponibile in italiano)

6 BBl 1982 III 795, n. 1 e 4 (non disponibile in italiano). Il Consiglio federale ha respinto le domande allora in sospeso il 5 settembre 1984. Nel messaggio del 20 dicembre 1985 concernente il decreto federale sulla radiodiffusione via satellite (FF 1986 I 361, n. 111), il Consiglio federale motiva la propria decisione come segue: «Alla base della decisione stanno contrastanti motivazioni giuridiche e politiche (…) La Commissione della gestione del Consiglio nazionale, nel rapporto «Problemi della radiodiffusione via satellite», espresse l’opinione di non essere la Confederazione competente ad accordare concessioni per un sistema per la radiodiffusione via satellite. Il Consiglio federale pur essendo d’altro parere, giudicò tuttavia espressamente limitati i principi giuridici attuali che regolano la fattispecie».

7 RU 1988 898 7/62