Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/30: Revisione parziale dell’ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST) · 40 pagine

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Cpv. 2

Con la suddivisione tra servizi d’emergenza e servizi di assistenza e consulenza, an- che i servizi di soccorso aereo devono essere separati più chiaramente dai servizi a valore aggiunto (a pagamento). Infatti, i servizi di soccorso aereo sono autorizzati a richiedere sia la localizzazione che l’attivazione della funzione di localizzazione inte- grata nel dispositivo, nonché l’imposizione della visualizzazione del numero chia- mante. Per poter introdurre l’accesso gratuito anche per i servizi di soccorso aereo, bisogna poterli distinguere dai servizi a valore aggiunto. Anche i servizi armonizzati a livello europeo devono essere chiaramente separati dai servizi a valore aggiunto.

L’elenco al capoverso 2 va quindi adeguato. Per i servizi a valore aggiunto possono ora essere utilizzati solo numeri brevi secondo gli articoli 30, 31a e 32 ORAT. Poiché l’articolo 54 ORAT è stato stralciato, può essere stralciato anche dalla lista.

Art. 81 Comunicazione dei dati impiegati per l’allestimento della fattura

Cpv. 2

Il capoverso 2 assicura che i collegamenti all’assistenza telefonica per bambini e gio- vani (147) non siano indicati nel dettaglio delle comunicazioni stilato dal fornitore. Ciò avviene per proteggere le persone che ricorrono al servizio.

Ai sensi del capoverso 1, i fornitori devono comunicare tutti i dati rilevanti per la fattu- razione. Poiché le chiamate al numero 147 sono gratuite non devono essere indicate, in quanto non rilevanti per la fatturazione. Tuttavia, non si può escludere che siano elencate nel dettaglio delle comunicazioni che contiene ad esempio tutte le chiamate (ossia anche quelle gratuite e/o quelle coperte da unità incluse o da una tariffa forfet- taria). Il capoverso 2 impedisce che ciò avvenga, garantendo che i collegamenti al nu- mero 147 non siano resi noti in nessun caso.

Con la suddivisione in servizi d’emergenza e servizi di assistenza e consulenza nonché la conseguente introduzione dell’articolo 28a ORAT, il riferimento deve essere adat- tato. Il nuovo articolo 28a capoverso 1 ORAT copre tutti i servizi di assistenza e con- sulenza telefonica, ossia l’aiuto telefonico agli adulti (143), l’aiuto telefonico a bambini e giovani (147) e anche il nuovo numero breve per l’aiuto alle vittime (142). Il principio di protezione in vigore per il numero breve 147, secondo cui i collegamenti non devono essere elencati da nessuna parte per proteggere chi chiama, si applica a tutti questi servizi. Pertanto non si può rendere noto alcun collegamento ai numeri brevi a cui si applica questa disposizione. Poiché ora devono essere gratuite anche le chiamate al numero breve 143, vengono eliminati i problemi di fatturazione anche su questo piano.

Le precisazioni soprastanti valgono anche per i numeri brevi dei servizi armonizzati a livello europeo, in particolare per la linea diretta per le vittime di reati (numero breve 116 006) e la linea di assistenza telefonica per le donne vittime di violenza (numero breve 116 016). Il capoverso 2 deve quindi essere completato con un riferimento alla disposizione dell’articolo 31b ORAT, in quanto il principio di protezione si applica anche ai servizi forniti tramite questi numeri brevi. Per completezza, sono inclusi anche i ser- vizi d’emergenza di cui all’articolo 28 ORAT.