Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/30: Revisione parziale dell’ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST) · 40 pagine

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in vigore i regolamenti di omologazione europei41 per i sistemi di bordo eCall (NG eCall) nelle auto e nei furgoni omologati. In Svizzera, a questi tipi di veicoli, si appli- cano le stesse disposizioni previste dagli accordi bilaterali42.

Art. 29b Esercizio di un servizio di localizzazione

Rubrica

Con l’introduzione del titolo prima dell’articolo 29, il riferimento alla «localizzazione» può essere stralciato anche qui dalla rubrica.

Cpv. 1

Con il conseguente adeguamento del capoverso 1, il servizio di localizzazione deve essere gestito sia a favore delle centrali d’allarme che ricevono le chiamate per i ser- vizi d’emergenza, sia, in futuro, a favore delle centrali delle organizzazioni secondo l’articolo 29 capoverso 3. Per questo motivo si parla ora di centrali.

Cpv. 2

I principi per la formazione dei prezzi in funzione dei costi secondo l’articolo 54 si ap- plicano anche alle centrali delle organizzazioni ai sensi dell’articolo 29 capoverso 3. Il capoverso 2 viene pertanto adeguato in analogia al capoverso 1.

Cpv. 5

Come i servizi d’emergenza, le organizzazioni secondo l’articolo 29 capoverso 3 so- stengono unicamente i costi per l’utilizzazione del servizio di localizzazione. Il capo- verso 5 è pertanto adattato analogamente ai capoversi 1 e 2 e il termine «centrale di allarme» è sostituito con «centrale».

Art. 30 Trasmissione vocale mediante Internet

Rubrica

I fornitori di servizi di telecomunicazione devono garantire l’istradamento sia per i ser- vizi d’emergenza che i servizi di assistenza e consulenza, i servizi di soccorso aereo e i servizi armonizzati a livello europeo. Questi servizi possono anche richiedere l’atti- vazione delle funzioni di localizzazione integrate nel dispositivo. La rubrica dell’arti- colo deve essere adattata poiché i requisiti dei capoversi 1 e 2 si riferiscono ora all’istradamento e alla localizzazione non solo in relazione ai servizi d’emergenza se- condo l’articolo 28 ORAT ma anche a questi altri servizi. Per tali motivi, il riferimento alle chiamate d’emergenza deve essere stralciato.

Cpv. 1

L’attuale disposizione prevede che, in caso di trasmissione vocale mediante il proto- collo Internet, il corretto istradamento e la localizzazione debbano essere garantiti

41 Regolamento delegato (UE) 2024/1180 della Commissione del 14 febbraio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative a eCall (Regolamento delegato - UE - 2024/1180 - IT - EUR-Lex).

42 RS 0.946.526.81