Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/30: Revisione parziale dell’ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST) · 40 pagine
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Per il passaggio di sistema, alla polizia dei trasporti delle FFS deve essere accordato un periodo ragionevole di 12 mesi, in particolare considerata l’ampia diffusione del suo numero gratuito (ad es. nel materiale rotabile, nelle stazioni ferroviarie). In seguito, la localizzazione non sarà più possibile, nella misura in cui può essere ancora garantita a livello tecnico.
Lett. b
Quando le chiamate ai servizi d’emergenza sono inoltrate a un’organizzazione ricono- sciuta, come la polizia militare o dei trasporti, tale organizzazione deve poter richie- dere l’accesso alla localizzazione e alle funzioni di localizzazione integrate nel dispo- sitivo secondo i capoversi 1 e 2. Ciò avviene a condizione che le chiamate per
quest’organizzazione vengano ricevute dalle centrali del servizio di chiamata d’emer- genza e siano successivamente a loro inoltrate.
Concretamente si tratta di organizzazioni di polizia come la polizia dei trasporti e quella militare. Se le centrali della polizia ricevono le chiamate via il numero 117 e le inoltrano ad esempio alla polizia militare, i dati di localizzazione possono essere forniti alla centrale o alle centrali della polizia militare o a queste è data la possibilità di ac- cedervi. Ciò può avvenire se per la ricezione delle chiamate vi è una collaborazione e se le chiamate entrano via il numero breve del servizio d’emergenza.
Tuttavia, il capoverso 3 lettera b non prevede l’obbligo per il servizio d’emergenza di trattare tali chiamate. La relativa organizzazione o le centrali dei servizi d’emergenza sono libere di decidere se prendere in considerazione una tale collaborazione. Que- sta soluzione consente alle organizzazioni che non possono disporre di un proprio nu- mero breve di ricevere comunque i dati di localizzazione delle relative funzioni inte- grate nei dispositivi per intervenire sul posto.
Cpv. 4
L’UFCOM pubblica la lista delle organizzazioni autorizzate secondo il capoverso 3 (ad es. sul sito Internet).
Art. 29a Obblighi per i concessionari di radiocomunicazione mobile
Rubrica
Con l’introduzione del titolo prima dell’articolo 29, il riferimento alla «localizzazione» può essere stralciato dalla rubrica.
Cpv. 1
In seguito alla disattivazione già avvenuta o imminente delle reti con tecnologia 2G e 3G, il capoverso 1 deve essere adattato alle successive tecnologie. Occorre soprat- tutto garantire che si mantenga l’obbligo per i fornitori di servizi di radiocomunicazione mobile di mettere a disposizione la serie minima di dati (minimum set of data, MSD). La disposizione entra in vigore il 1° gennaio 2027. A partire da questa data, saranno