Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/30: Revisione parziale dell’ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST) · 40 pagine

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Cpv. 3

In base al capoverso 3, l’UFCOM può, su richiesta, concedere ad altre organizzazioni la localizzazione e l’attivazione delle funzioni di localizzazione integrate nel dispositivo secondo il capoverso 2. Tali organizzazioni sono elencate in modo esaustivo alle let- tere a e b.

Lett. a

Il titolare dei numeri brevi per i servizi di assistenza e consulenza e per i servizi di soccorso aereo può richiedere che siano garantite senza consenso sia la localizza- zione che l’attivazione della funzione di localizzazione integrata nel dispositivo. Ciò avviene a condizione che il titolare o l’organizzazione operativa, come i servizi

d’emergenza, sia in grado di intervenire sul posto e a tal fine abbia bisogno della loca- lizzazione.

Un servizio è in grado di intervenire sul posto se sono disponibili le risorse che permet- tono un intervento critico in termini di tempo (ad es. veicoli d’emergenza o aerei appro- priati). Se tuttavia l’intervento viene solitamente effettuato dai servizi d’emergenza, non è soddisfatta la condizione di un possibile intervento sul posto. La localizzazione può essere richiesta solo per un numero breve che fornisce un servizio di assistenza e consulenza o per un servizio di soccorso aereo. In questo modo si garantisce che rice- vano le informazioni solo i servizi di assistenza e consulenza nonché i servizi di soc- corso aereo che dispongono delle attrezzature necessarie per valutare e visualizzare tali informazioni. Queste non devono invece essere rese disponibili se, in base al tipo di servizio, non è necessario riceverle (ad es. nel caso di un’assistenza anonima).

Deve inoltre esistere un identificatore riconosciuto a livello internazionale (Uniform Re- source Name, URN) che possa essere attribuito al numero breve. Se queste condizioni sono soddisfatte, è possibile accogliere la richiesta di localizzazione e di attivazione della funzione di localizzazione integrata nel dispositivo per un numero breve che for- nisce un servizio di assistenza e consulenza o un servizio di soccorso aereo. L’UFCOM pubblica la lista dei numeri brevi sul proprio sito Internet.

Per gli altri numeri telefonici, è possibile richiedere solo la visualizzazione del numero chiamante (cfr. commenti all’art. 84). Con la modifica viene quindi soppressa la possi- bilità che per le chiamate a numeri diversi da quelli brevi di cui agli articoli 28, 28a e 29 ORAT possa essere fornita la localizzazione. Per motivi tecnici, ciò non sarà più pos- sibile per altri numeri, come gli attuali numeri gratuiti (cfr. 800 117 117 della polizia dei trasporti FFS). I dispositivi terminali riconoscono solo i numeri brevi registrati per le chiamate d’emergenza e attivano le funzioni necessarie solo quando viene composto un tale numero. Nei dispositivi terminali è possibile registrare solo un numero limitato di numeri brevi, che devono essere attribuiti agli identificatori URN corrispondenti.

I titolari di un numero lungo perdono quindi il diritto alla localizzazione e all’attivazione della relativa funzione integrata nel dispositivo. Tuttavia, è possibile presentare do- manda per imporre la visualizzazione del numero chiamante ai sensi dell’articolo 83 capoverso 5 lettera a e collaborare con un titolare di un numero breve, che in base all’articolo 29 capoverso 3 lettera b può mettere a disposizione le informazioni perti- nenti.