Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/30: Revisione parziale dell’ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST) · 40 pagine
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Cpv. 4
Il fornitore deve poter imporre la visualizzazione del numero di chi chiama solo se quest’ultimo contatta il proprio servizio guasti. Senza la visualizzazione del numero, potrebbe non essere possibile risolvere il problema. Questa eccezione viene quindi ripresa dal diritto esistente, adeguata a livello linguistico e collocata separatamente in un nuovo capoverso 4 (ripreso dal cpv. 3 previgente).
Cpv. 5
Il presente capoverso specifica chi è autorizzato a presentare una domanda per im- porre la visualizzazione del numero chiamante. Tale domanda può essere presentata indipendentemente da una domanda di localizzazione e dall’attivazione delle funzioni di localizzazione integrate nel dispositivo. Le domande ai sensi dell’articolo 29 capo- verso 3 o secondo la presente disposizione possono pertanto essere presentate indi- pendentemente l’una dall’altra. Per il gruppo di richiedenti aventi diritto è quindi possi- bile imporre la visualizzazione del numero senza dover sempre necessariamente ga- rantire la localizzazione, come invece avveniva in precedenza.
In parte, a seconda del servizio fornito, la localizzazione e l’attivazione delle funzioni di localizzazione integrate nel dispositivo non sono necessarie ma lo è solo l’imposizione della visualizzazione, ad esempio per proteggere un servizio da chiamate moleste. Il trattamento dei dati di localizzazione e delle funzioni di localizzazione integrate nel di- spositivo comporta non da ultimo anche un investimento significativo nelle necessarie apparecchiature per la centrale d’allarme o il servizio che risponde alle chiamate.
Inoltre, in alcuni casi la localizzazione non è più possibile a livello tecnico, soprattutto per i numeri lunghi che i dispositivi terminali non possono riconoscere come numeri brevi di servizi di chiamata d’emergenza. I dispositivi terminali li considerano come un collegamento normale a un numero di rete fissa. Quando si effettua una chiamata a un normale numero di rete fissa, le relative funzionalità, come l’attivazione delle funzioni di localizzazione integrate nel dispositivo, non vengono sbloccate dal dispositivo termi- nale. In questi casi può avvenire soltanto una localizzazione imprecisa a livello di rete.
La separazione dei diritti consente di valutare e autorizzare in modo distinto da un lato il diritto a imporre la visualizzazione del numero chiamante, dall’altro il diritto alla loca- lizzazione e l’accesso alla funzione di localizzazione integrata nel dispositivo. In questo modo anche il titolare di un numero breve per servizi armonizzati a livello europeo può ora richiedere di imporre la visualizzazione del numero chiamante.
Tuttavia, alcuni servizi continuano ad avere la possibilità di ricevere entrambi i suddetti diritti. I titolari di un numero breve per i servizi di assistenza e consulenza nonché per i servizi di soccorso aereo possono quindi presentare una domanda per imporre la vi- sualizzazione del numero chiamante (lett. a), indipendentemente dalla possibilità di do- ver presentare anche una domanda secondo l’articolo 29 capoverso 3 per la localizza- zione e l’attivazione delle funzioni di localizzazione integrate nel dispositivo.