Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/30: Revisione parziale dell’ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST) · 40 pagine

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Tuttavia, la disposizione non può disciplinare quanto sia reso noto nella cronologia dei dispositivi terminali, ad esempio nell’elenco delle chiamate. I fornitori non hanno alcuna possibilità di influenzare o manipolare tale elenco. Spetta alla persona che effettua la chiamata cancellare, regolarmente o dopo una chiamata, la cronologia delle chiamate sul suo dispositivo.

Art. 84 Indicazione del numero chiamante

Cpv. 1

Il capoverso 1 viene lievemente adeguato a livello linguistico.

Cpv. 3

Storicamente, la localizzazione ha sempre comportato che venisse imposta la visua- lizzazione del numero chiamante eventualmente soppresso conformemente al capo- verso 1. Il numero consentiva di identificare la provenienza della chiamata tramite il servizio di localizzazione che lo associava a un indirizzo registrato nella banca dati SOSDB. Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 29 capoverso 3, per avere il diritto alla localizzazione, ai richiedenti doveva sempre essere accordato anche il diritto di annul- lare la soppressione dell’indicazione del numero chiamante. Ciò si applicava anche nel caso in cui il richiedente avesse interesse solo a imporre la visualizzazione del nu- mero chiamante ma non alla localizzazione. A livello tecnico, non è stato sempre pos- sibile garantire sia la localizzazione che la visualizzazione del numero chiamante, in particolare nei casi in cui erano state accordate la localizzazione e l’imposizione della visualizzazione del numero chiamante per i numeri di rete fissa. Mentre la visualizza- zione del numero chiamante può essere garantita senza problemi tecnici, quando si effettua una chiamata da un dispositivo mobile a un numero di rete fissa, i dati di loca- lizzazione non vengono trasmessi anche se la localizzazione avrebbe dovuto essere garantita.

La presente modifica elimina il vincolo tra il diritto alla localizzazione di chi chiama e il diritto di annullare la soppressione dell’indicazione del numero chiamante. A livello tec- nico, oggigiorno la localizzazione non avviene più associando il numero all’indirizzo registrato, bensì sulla base delle informazioni di localizzazione fornite durante una chia- mata d’emergenza.

Il capoverso 3 specifica i casi in cui la visualizzazione del numero chiamante deve con- tinuare ad essere comunque garantita. Ciò riguarda i collegamenti con le centrali d’al- larme che ricevono le chiamate ai servizi d’emergenza (lett. a), con il punto di contatto che riceve le chiamate al servizio di trascrizione per audiolesi secondo l’articolo 15 ca- poverso 1 lettera e (lett. b) e con gli organi che ricevono le chiamate ai numeri di cui all’articolo 90 capoverso 5 (lett. c). La riorganizzazione del capoverso comporta anche una suddivisione a livello linguistico. Dunque, non è più previsto che la visualizzazione del numero chiamante debba sempre essere imposta quando deve essere garantita la localizzazione. Ciò rimane però applicabile ai servizi d’emergenza. Il riferimento av- viene tuttavia senza menzionare la localizzazione.