Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/30: Revisione parziale dell’ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST) · 40 pagine
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solo per le chiamate provenienti dal luogo principale specificato nel contratto di abbo- namento. Ciò vale fintanto che il corretto istradamento e la localizzazione delle chia- mate d’emergenza non sono tecnicamente possibili per ogni luogo.
Questa disposizione genera confusione nella gestione delle chiamate d’emergenza. La centrale d’allarme che in un tal caso risponde alla chiamata non è per forza la cen- trale d’allarme locale competente. Spesso viene supposta la sua competenza a causa di una clausola contrattuale. Concretamente a volte una centrale riceve una chiamata d’emergenza anche se in base al luogo della chiamata risulterebbe responsabile un’altra centrale locale. Tuttavia, quando riceve la chiamata, la centrale d’allarme non riconosce questo dato di fatto. Per chi chiama in una situazione d’emergenza, inoltre, non è per forza chiaro perché la centrale d’allarme di un’altra regione o addirittura di un altro Cantone risponda alla chiamata d’emergenza. Presume che la sua chiamata d’emergenza raggiunga la centrale d’allarme locale competente più vicina. Se ad esempio un’impresa con diverse sedi in Svizzera ha definito per contratto la sede principale in una determinata città, le chiamate d’emergenza vengono dirette verso la centrale d’allarme competente per tale città. Ciò avviene anche se l’emergenza si ve- rifica in un’altra sede in Svizzera. In questi casi, si perde tempo prezioso per chiarire la situazione e fornire l’assistenza adeguata.
Con il nuovo regolamento, non dovrà più essere trasmessa la sede principale. Va precisato che l’utilizzo avviene in mobilità e quindi in determinate circostanze la chia- mata va a una centrale d’allarme diversa da quella definita per il collegamento.
La nuova formulazione garantisce inoltre che, per quanto tecnicamente possibile e con un onere ragionevole, le disposizioni siano implementate ovunque se l’identifica- zione e/o la localizzazione deve essere garantita.
Cpv. 2
Il capoverso 2 deve essere adattato analogamente alla rubrica dell’articolo e al capo- verso 1. L’obbligo d’informazione dei fornitori di servizi di telecomunicazione si ap- plica a tutti i servizi per cui si deve garantire l’istradamento e/o la localizzazione. I for- nitori devono ottenere espressa conferma scritta che i clienti hanno preso atto di eventuali restrizioni (ad es. al momento della conclusione del contratto).
Cpv. 3
Al capoverso 3 si stabilisce ora che per l’accesso ai servizi secondo gli articoli 28 – 29 e 31b ORAT, i fornitori devono, per quanto possibile, impiegare un mezzo di comuni- cazione che consenta tecnicamente un instradamento e una localizzazione corretti delle chiamate d’emergenza e per il quale non vi sono restrizioni di cui al capo- verso 1. Il fatto che le chiamate d’emergenza non possano essere interrotte da servizi di telecomunicazione aventi priorità nell’ambito della comunicazione di sicurezza (art. 90 cpv. 2) è ora sancito dall’articolo 28a capoverso 2.
Art. 36 Identificazione dei servizi a valore aggiunto
Titolo
Prima dell’articolo 36 viene inserito il titolo «Ulteriori obblighi».