Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/30: Revisione parziale dell’ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST) · 40 pagine

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definiti del tutto. Questi termini, a differenza del servizio di chiamata d’emergenza san- cito a livello di legge, non sono ulteriormente definiti.

I servizi d’emergenza sono gestiti da organizzazioni riconosciute dalle autorità compe- tenti. Dal punto di vista del diritto delle telecomunicazioni, questi servizi non possono essere ulteriormente regolamentati poiché la competenza è limitata agli aspetti specifici di tale diritto. Le autorità e le organizzazioni responsabili sono invece regolamentate e organizzate a livello cantonale.

Il termine «servizio d’emergenza» si differenzia quindi oggettivamente dal servizio di chiamata d’emergenza ai sensi dell’articolo 16 LTC o dell’articolo 20 OST. Le disposi- zioni continuano a disciplinare la trasmissione della chiamata d’emergenza ai sensi del diritto sulle telecomunicazioni, ossia la chiamata vocale effettiva tramite cui viene av- viato il contatto con i servizi d’emergenza.

Secondo l’ECC, il servizio di chiamata d’emergenza ai sensi dell’articolo 20 LTC corri- sponde alla chiamata d’emergenza. Si tratta di un collegamento di comunicazione tra la persona che effettua la chiamata d’emergenza e la centrale d’allarme tramite servizi di comunicazione interpersonale per richiedere e ricevere dai servizi d’emergenza l’as- sistenza necessaria.

Il servizio di chiamata d’emergenza è d’obbligo per i fornitori del servizio telefonico pubblico. Tale obbligo comprende l’istradamento ai sensi dell’articolo 28 OST, la loca- lizzazione ai sensi dell’articolo 29 OST e alcuni requisiti aggiuntivi come l’imposizione della visualizzazione del numero chiamante ai sensi dell’articolo 84 OST.

Il servizio di chiamata d’emergenza può anche essere ampliato con ulteriori funziona- lità, ad esempio con la trasmissione di dati contestuali aggiuntivi durante una chiamata d’emergenza (lingua dell’utente, informazioni sul dispositivo, informazioni sul fornitore secondo RFC7852, Additional Data Related to an Emergency Call) o la fornitura di canali di comunicazione multimediali aggiuntivi (servizio di conversazione globale) per la comunicazione delle chiamate d’emergenza (ad es. testo in tempo reale/Real Time Text RTT, Multiparty RTT).

Secondo il regolamento europeo (ECC [EU] 2018/1972), l’insieme di tutti i servizi co- stituisce un cosiddetto servizio di conversazione totale (Total Conversation Service): un servizio di chiamata multimediale in tempo reale che permette la trasmissione sim- metrica bidirezionale di immagini video in movimento, testo e voce tra utenti in due o più luoghi.

L’introduzione dell’accesso tramite testo in tempo reale (Real Time Text, RTT) è un primo passo verso una chiamata d’emergenza modernizzata, che può essere ampliata o completata a seconda delle relative esigenze. Tuttavia, un adeguamento concettuale è già necessario, a prescindere da eventuali modifiche successive.