Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/30: Revisione parziale dell’ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST) · 40 pagine
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Cpv. 1
Il capoverso 1 viene adeguato alla rubrica anche sul piano concettuale con lo scopo di chiarire per quali servizi d’emergenza sono disponibili numeri brevi e quali servizi sono ora considerati tali. Inoltre la riformulazione specifica che per ciascuno dei ser- vizi d’emergenza elencati è disponibile un unico numero breve. Considerato che i ser- vizi d’emergenza devono intervenire tempestivamente, occorre poterli contattare in modo rapido e inequivocabile. L’univocità dovrebbe riflettersi nel fatto che questi ser- vizi possono essere contattati tramite un unico numero.
L’aiuto telefonico agli adulti (lett. e), l’aiuto telefonico a bambini e giovani (lett. f) e l’aiuto in caso di avvelenamento (lett. g) vengono rimossi dal capoverso 1 e inseriti nella nuova disposizione sui servizi di assistenza e consulenza.
Una suddivisione si impone soprattutto perché non è possibile associare agli identifi- catori riconosciuti a livello internazionale il numero breve di un servizio d’emergenza registrato nel dispositivo terminale, se questo non lo può «riconoscere» come tale a causa della mancanza di una standardizzazione internazionale. In tal caso, la chiamata d’emergenza non viene inviata al numero breve selezionato (e tramite il suo URN, v. cpv. 3), bensì al numero 112 tramite impostazione predefinita.
Considerato che i numeri brevi a cui non è possibile associare un URN sono in crescita, aumenta il rischio che sempre più chiamate vengano inviate alle centrali d’allarme che gestiscono il numero 112. Questa situazione riguarda soprattutto la polizia, che già dispone di risorse limitate. Le persone che contattano per telefono i servizi di assistenza e consulenza per adulti o per bambini e giovani, di regola non desiderano parlare con la polizia. L’obiettivo è quindi di evitare che alle chiamate di persone in cerca di assi- stenza e consulenza risponda la polizia, la quale in definitiva non è competente in ma- teria.
I servizi d’emergenza elencati all’articolo 28 richiedono generalmente un intervento cri- tico in termini di tempo e di risorse da parte delle organizzazioni di primo soccorso locali competenti. È quindi essenziale che per i servizi d’emergenza siano disponibili di de- fault l’istradamento e la localizzazione (comprese le funzioni di localizzazione integrate nei dispositivi terminali mobili) nonché il diritto di imporre la visualizzazione del numero chiamante. Di principio i servizi d’emergenza devono essere accessibili da tutti i colle- gamenti in qualsiasi momento e in tutta la Svizzera. La garanzia di una disponibilità ininterrotta comporta talvolta maggiori costi d’esercizio per l’organizzazione che gesti- sce i servizi d’emergenza. A tal fine queste organizzazioni hanno bisogno di determinati collegamenti, servizi e funzioni. In particolare, devono procurarsi e aggiornare regolar- mente le apparecchiature nelle centrali. A livello di rete va garantita l’affidabilità del servizio di chiamata d’emergenza per i servizi d’emergenza (ridondanza). Le disposi- zioni in merito saranno definite nell’ambito della prossima revisione della LTC.
I relativi oneri finanziari e di personale hanno un forte impatto sulle organizzazioni ope- rative. È quindi giustificato limitare le disposizioni standard a questi servizi d’emer- genza. Alcuni servizi e funzioni sono disponibili anche per i servizi di assistenza e con- sulenza se ne hanno bisogno e, in particolare, se dispongono delle risorse necessarie.