Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/30: Revisione parziale dell’ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST) · 40 pagine

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Cpv. 2

Anche il capoverso 2 deve essere adattato sul piano linguistico poiché questa disposi- zione riguarda unicamente i servizi d’emergenza.

Cpv. 3

Il nuovo capoverso 3 stabilisce che l’UFCOM attribuisce gli URN riconosciuti a livello internazionale ai servizi d’emergenza d’intesa con le organizzazioni di cui al capo- verso 2.

Ciò è necessario perché con la crescente digitalizzazione e le nuove tecnologie di rete, le chiamate d’emergenza non vengono più gestite a livello di rete sulla base del numero breve selezionato, bensì sulla base dell’URN che è stato attribuito al numero breve. Il numero breve nazionale continua comunque a servire alle persone per selezionare il servizio d’emergenza desiderato.

Oltre ai requisiti per il servizio d’emergenza e il servizio di chiamata d’emergenza,

nell’attribuzione degli URN l’UFCOM tiene conto in particolare anche degli sviluppi e degli standard internazionali. Tra questi è rilevante la classificazione che si basa sullo standard internazionale RFC5031 per le reti di nuova generazione (Next Generation Networks, NGN). Viene così garantito che, in base al servizio di chiamata d’emer- genza selezionato, una chiamata possa essere inoltrata al servizio d’emergenza perti- nente, se ciò avviene a livello di rete tramite l’URN. Sul suo sito Internet l’UFCOM pubblica una lista contenente i dati relativi all’attribuzione degli URN.

Art. 28a Servizi di assistenza e consulenza

Questa disposizione elenca ora i servizi di assistenza e consulenza. A differenza dei servizi d’emergenza, questi servizi generalmente non richiedono un intervento tempe- stivo da parte delle organizzazioni di primo soccorso. Si tratta di un’assistenza in una situazione di pericolo non acuto, ad esempio in una situazione personale difficile. L’in- troduzione di questa categoria ha anche lo scopo di illustrare che, in caso di emergenza critica in termini di tempo, si dovrebbe sempre contattare il servizio d’emergenza ap- propriato. Questo è l’unico modo per garantire un intervento immediato con le risorse necessarie.

In termini di accesso e istradamento, non viene fatta alcuna distinzione tra servizi d’emergenza e servizi di assistenza e consulenza. Si differenzia però tra localizzazione e imposizione della visualizzazione del numero chiamante. Queste funzioni spesso non sono necessarie per l’assistenza e in alcuni casi potrebbero addirittura essere contro- producenti. Questo avviene ad esempio quando chi chiama desidera ricevere un’assi- stenza anonima ma può tuttavia essere localizzato.

Inoltre nel caso di un’assistenza, non si presume generalmente che vi sia obbligatoria- mente una competenza territoriale, può infatti essere fornita anche da un qualsiasi cen- tro in Svizzera. In alcuni settori sono inoltre richieste competenze specifiche, come per l’assistenza tossicologica. In questi casi è opportuno che il servizio sia fornito da un’unità centrale di assistenza.