Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/30: Revisione parziale dell’ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST) · 40 pagine
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Un istradamento verso la centrale d’allarme locale competente non è quindi opportuna per i servizi di assistenza centralizzati. Richiede piuttosto l’istradamento verso il servi- zio designato dall’organizzazione che lo gestisce. Le centrali che ricevono le chiamate sono elencate nella tabella di istradamento dell’UFCOM analogamente a quanto ac- cade per le centrali d’allarme locali competenti che rispondono alle chiamate d’emer- genza.
I titolari di un numero breve ai sensi dell’articolo 28a ORAT possono, a determinate condizioni, presentare una domanda per la localizzazione o l’imposizione della visua- lizzazione del numero chiamante. Questa condizione è soddisfatta se ad esempio l’as- sistenza non deve essere fornita in forma anonima e se è presente l’infrastruttura tec- nica necessaria.
Cpv. 1
Il capoverso 1 elenca i singoli servizi di assistenza e consulenza. Si tratta dell’aiuto telefonico agli adulti (lett. a), dell’aiuto telefonico a bambini e giovani (lett. b) e dell’aiuto telefonico in caso di avvelenamento (precedentemente chiamata d’emergenza per av- velenamento; lett. d). Il nuovo numero breve del servizio di assistenza e consulenza alle vittime è indicato alla lettera c. Come per i servizi d’emergenza di cui all’articolo 28, i servizi di assistenza e consulenza si occupano anche di un’emergenza personale, che generalmente non è critica in termini di tempo o lo è meno. Per questi servizi non è quindi prevista una limitazione analoga a quella definita all’articolo 28 capoverso 1.
Cpv. 2
Per analogia con l’articolo 28 capoverso 2, anche i servizi di assistenza e consulenza devono essere forniti da organizzazioni riconosciute dalle autorità competenti.
Cpv. 3
Anche ai servizi di assistenza e consulenza possono essere attribuiti identificatori ri- conosciuti a livello internazionale, come previsto dall’articolo 28 capoverso 3. Ciò pre- suppone che tali standard siano già stati definiti nelle norme pertinenti e siano quindi disponibili. Attualmente, questo vale ad esempio per l’assistenza in caso di avvelena- mento. L’URN corrispondente può quindi essere attribuito a questo servizio di assi- stenza e consulenza. A livello di rete, l’istradamento verso il centro competente può avvenire anche sulla base di questo URN. L’UFCOM pubblica tale attribuzione in un elenco sul suo sito Internet.
Art. 31b Numeri brevi per i servizi armonizzati a livello europeo
Cpv. 3bis
La gratuità è ora sancita all’articolo 27a OST. Pertanto il capoverso 3bispuò essere abrogato.
Art. 54 Numeri brevi
Le disposizioni rivedute entreranno in vigore il 1° gennaio 2026 con alcune eccezioni. In quel momento saranno scaduti entrambi i termini di cui al capoverso 1 e al capo- verso 2. Le disposizioni possono quindi essere stralciate senza essere sostituite.