Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/31: 21.470 n Iv. Pa. Roduit. La violazione delle condizioni di lavoro obbligatorie costituisce una concorrenza sleale qualificata e deve essere perseguita penalmente · 17 pagine
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sgravare il sistema giudiziario penale e ridurre l’attuale sovraccarico dei ministeri pubblici. Esiste inoltre il rischio che il diritto penale possa essere usato come porta d’accesso per perseguire interessi particolari nell’ambito del diritto civile e che i concorrenti presentino accuse penali (ingiustificate) contro i loro concorrenti. Ciò è rafforzato dal fatto che la via del diritto penale libera il concorrente denunciante dal dover dimostrare il comportamento sanzionabile del concorrente, senza peraltro sostenere alcun rischio pecuniario.
Per i motivi appena esposti, VD e Centre Patronal chiedono una restrizione mirata del diritto di presentare querela al fine di garantirne un’applicazione rigorosa ed evitare abusi o controversie «di comodo».
4.1.1.5 Questioni irrisolte a livello di attuazione ed esecuzione FR, VD, AM Suisse, GastroSuisse, UPSC, ASIPG e VTSS sostengono che non sono state
chiarite questioni cruciali per l’attuazione: chi deve determinare le violazioni delle disposizioni penali e il dolo? Chi è specificamente responsabile del perseguimento penale? Inoltre, non è chiaro quando si tratti di dolo e quando di semplice negligenza.
CMP osserva che i ministeri pubblici e le forze di polizia non hanno né le capacità né le competenze necessarie (vale a dire una conoscenza precisa del diritto del lavoro) per condurre correttamente tali procedimenti penali, vanificando di fatto l’obiettivo del legislatore.
NE e VS fanno presente che l’inosservanza delle condizioni di lavoro previste dall’articolo 7 LCSl è valutata dalla commissione paritetica competente nel caso dei CCL di obbligatorietà generale e dall’autorità amministrativa federale o cantonale competente nel caso dei CCL sui salari minimi, e che questi organi sarebbero più adatti a sanzionare le violazioni riscontrate.
Per BS e BL l’inclusione di sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni di un CCL di obbligatorietà generale contraddice la separazione sistematica tra diritto civile e penale. La proposta compromette l’esecuzione – di comprovata efficacia – delle misure di accompagnamento (FlaM).
Secondo VS, poiché si tratta di disposizioni di protezione dalle quali non è consentito discostarsi a scapito del lavoratore, solo i CCL e i CNL con salari minimi vincolanti (art. 360a CO) rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 7a PP-LCSl.
ZG sostiene che l’articolo 7a lettera b PP-LCSl vada oltre l’obiettivo perseguito: secondo questa disposizione (in combinato disposto con l’art. 23 cpv. 1 PP-LCSl), un reato penale potrebbe già esistere se il datore di lavoro e il lavoratore entrano in conflitto per quanto riguarda le rivendicazioni salariali.
ZH vede un possibile conflitto tra l’articolo 23 PP-LCSl in combinato disposto con l’articolo 7a PP-LCSl e le disposizioni penali degli articoli 59 e 60 della legge sul lavoro (RS 822.11). A questo proposito dovrebbe essere fatta chiarezza tramite un’apposita regolamentazione oppure nel rapporto esplicativo.
Per SG e PARAT non è chiaro chi possa essere perseguito come responsabile o almeno come complice in caso di mancato rispetto delle norme del diritto del lavoro. È necessario chiarire se vada denunciato il responsabile o un organo dell’azienda.
Secondo SBC si tratterebbe di disposizioni unilaterali se dall’articolo 7a PP-LCSl fossero interessati solo i datori di lavoro, escludendo i dipendenti che non rispettano le condizioni di